Cassazione Civile, Ordinanza n. 21168/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione al decreto di espulsione amministrativa emesso dopo il rigetto, per manifesta infondatezza, della domanda reiterata di protezione internazionale. Ha dedotto tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di pace avrebbe ignorato un'ordinanza della Corte d'appello che, sulla richiesta di sospensiva, aveva dichiarato il non luogo a provvedere ritenendo operante la sospensione ex lege dell'efficacia del provvedimento impugnato; da ciò il ricorrente faceva discendere l'illegittimità dell'espulsione adottata mentre era pendente il giudizio di legittimità sulla protezione internazionale; (2) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 25/2008 e della direttiva CE n. 85/2005, assumendo che, secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza UE, lo straniero avrebbe avuto diritto a permanere nel territorio fino alla definizione dell'impugnazione del diniego di protezione, con conseguente divieto di espulsione; (3) violazione di norme sulla sottoscrizione del decreto di espulsione, perché il provvedimento non risultava firmato digitalmente dal Prefetto né sorretto da delega al Vicario o ad altro Vice Prefetto, oltre al dubbio se fosse stata notificata l'originale o una copia conforme. È stata anche chiesta la riunione con altro ricorso pendente in Cassazione, ma l'istanza è stata respinta perché quel procedimento risultava già definito con ordinanza di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la riunione con altro procedimento perché già definito. Ha precisato che il rimpatrio dello straniero non determina cessazione della materia del contendere, poiché il decreto di espulsione produce ulteriori effetti, in particolare il divieto di reingresso per dieci anni. Nel merito, ha ritenuto inammissibili e, per quanto occorresse, infondati i primi due motivi: la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. era impropria, perché tali vizi attengono a specifiche ipotesi di uso/valutazione delle prove non dedotte; inoltre non ricorreva l'omesso esame di un fatto decisivo, ma una critica alla valutazione giuridica. La Corte ha anche rilevato che la censura di violazione di legge non si confrontava con la reale ratio decidendi del giudice di pace e integrava quindi un 'non motivo'. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultando dedotta nei gradi di merito, e comunque difettava di specificità per mancata compiuta riproduzione e illustrazione degli atti e delle ragioni di invalidità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della Prefettura. La sentenza si conclude con il rigetto in rito del ricorso.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o su prove legali mal valutate; non quando si contesti una valutazione giuridica.
La sua violazione è configurabile solo in casi di uso scorretto del regime di valutazione delle prove, non per contestare il merito delle valutazioni del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti si risolve in un non motivo inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mancata considerazione di questioni, argomentazioni o domande.
Il ricorso è inammissibile se il motivo non contiene una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata, cioè se si risolve in un non motivo.
art. 13, commi 13 e 14, d.lgs. n. 286 del 1998
L'espulsione comporta anche il divieto di ingresso in Italia per dieci anni, sicché il rimpatrio non esaurisce gli effetti del provvedimento.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011
nel testo vigente ratione temporis
La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo, tra le altre, l'ipotesi di ricorso avverso il rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale.
art. 32, comma 1, lett. b-bis), d.lgs. n. 25 del 2008
La Commissione territoriale rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando mancano palesemente i presupposti della protezione o quando la domanda è presentata solo per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Richiamato nel definire il concetto di fatto principale o secondario ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'utilizzo di prove non dedotte o la violazione delle regole legali di prova; non può essere usata per prospettare un diverso apprezzamento giuridico della vicenda.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende argomentazioni difensive, domande, eccezioni o motivi di appello.
- In sede di legittimità, il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle tesi di merito senza confutare la motivazione decisoria integra un non motivo inammissibile.
- In materia di espulsione dello straniero, il rimpatrio non determina di per sé cessazione della materia del contendere, perché il decreto produce effetti ulteriori, tra cui il divieto di reingresso per il periodo previsto dalla legge.
- Nel procedimento di protezione internazionale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non opera quando il ricorso avversi il rigetto per manifesta infondatezza, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
- Questioni nuove non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; inoltre, i motivi che denunciano vizi formali devono essere specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione dell'atto e del vizio dedotto.
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