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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11189/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione varie voci di costo, tra cui il compenso correlato a un piano di stock option gestito nell'ambito di un gruppo societario estero, ritenendolo indeducibile per difetto di inerenza ex art. 109 TUIR e per assenza dei presupposti civilistici del compenso amministrativo, in particolare l'assenza di rapporto di lavoro al momento della stipula del piano, la mancata sottoscrizione del piano da parte della controllata italiana e l'assenza di delibera assembleare ex art. 2389 c.c. La contribuente aveva ottenuto solo parziale accoglimento in primo grado e poi aveva visto confermata la decisione dalla CTR. Nel ricorso per cassazione deduceva un unico motivo di violazione degli artt. 109 TUIR, 2364 e 2389 c.c., sostenendo che, ai fini della deducibilità, sarebbero bastati l'accordo tra le società per il distacco del dipendente presso la contribuente e il successivo accordo attributivo della stock option, essendo così integrati i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità del costo.

La decisione

La Corte ha prima respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica perché il termine semestrale per impugnare, applicabile al giudizio, doveva essere computato secondo il calendario comune con aggiunta della sospensione feriale di 31 giorni, e il ricorso era stato consegnato all'UNEP entro l'ultimo giorno utile. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile l'unico motivo, perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuti dalla CTR, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con il richiamo all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    richiamato come norma sulla deducibilità/inerenza dei costi, la cui applicazione dipende dai presupposti fattuali accertati dal giudice di merito

  • art. 2364 c.c.

    evocato dalla ricorrente quale base della competenza assembleare in materia societaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al fatto

  • art. 2389 c.c.

    richiamato quale norma che richiede, per la validità del compenso degli amministratori, la deliberazione assembleare ove pertinente; nel caso, la mancanza di tale delibera è stata valorizzata nel merito

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto

  • art. 16 d.l. n. 132/2014

    indicato come disposizione che ha reso applicabile dal 2015 la sospensione feriale nel periodo 1-31 agosto

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato quale termine lungo per impugnare, da computarsi secondo il calendario comune

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo dei termini a mesi/anni secondo il calendario gregoriano

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. si computa secondo il calendario comune, escludendo il dies a quo, e va sommato alla sospensione feriale dei termini quando applicabile.
  • La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario/UNEP è il momento rilevante per il notificante ai fini del rispetto del termine decadenziale, mentre è irrilevante il diverso momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.
  • La deducibilità di un costo ai fini fiscali richiede che i presupposti fattuali e documentali posti a base della pretesa siano dimostrati; se il giudice di merito nega tali presupposti con accertamento in fatto, la relativa statuizione non è aggredibile in cassazione come violazione di legge senza specifica censura di legittimità.
  • Le doglianze sulla mancanza di delibera assembleare o di altri atti societari rilevanti per la validità o deducibilità di compensi devono confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito e non possono essere trasformate in una mera questione di interpretazione normativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoAmministratoriImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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