Cassazione Civile, Ordinanza n. 34209/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della quota retributiva "A" di una pensione di vecchiaia anticipata, in godimento dal 1 dicembre 2005, con richiesta del pensionato di determinare la base pensionabile sulla media dei 15 redditi antecedenti al 1 gennaio 2004 e di ottenere le differenze tra quanto percepito e quanto dovuto, oltre accessori, nei limiti della prescrizione decennale. La Cassa ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il diritto alla riliquidazione, deducendo due censure: con il primo motivo ha contestato l'applicazione del principio del pro rata a un trattamento pensionistico decorso prima del gennaio 2007, sostenendo la legittimità dell'applicazione del regolamento del 2004 anche ai trattamenti anteriori; con il secondo motivo ha invocato l'applicazione della prescrizione quinquennale al credito per differenze pensionistiche, anziché quella ordinaria decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. perché la sentenza impugnata si era conformata ai principi delle Sezioni Unite sul principio del pro rata per le prestazioni degli enti previdenziali privatizzati maturate prima del 10 gennaio 2007, rispetto alle modifiche peggiorative introdotte dagli atti dell'ente prima della riforma del 2006. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, affermando che la prescrizione quinquennale presuppone un credito pensionistico già liquido ed esigibile, mentre quando è contestato l'ammontare del trattamento opera la prescrizione ordinaria decennale. Il controricorso del pensionato è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.
Norme richiamate
termine di quaranta giorni
Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
primo comma; secondo comma; ult. co.
La definizione agevolata e la successiva decisione camerale non hanno aggiunto elementi idonei a superare le ragioni di inammissibilità del ricorso; la decisione è stata resa in conformità alla proposta non accettata.
Il ricorso è inammissibile quando le censure non superano un orientamento consolidato di legittimità cui la sentenza impugnata si è conformata.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
Per le prestazioni pensionistiche degli enti previdenziali privatizzati maturate prima del 10 gennaio 2007 resta applicabile il regime originario del pro rata.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La riformulazione del 2006 ha attenuato il principio del pro rata solo per il futuro e non legittima modifiche peggiorative per trattamenti già maturati prima del 10 gennaio 2007.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La norma è richiamata come interpretazione della riforma del 2006, senza incidere sui trattamenti pensionistici maturati anteriormente al 10 gennaio 2007.
La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche presuppone che il credito sia liquido ed esigibile.
art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
La prescrizione quinquennale opera per prestazioni pensionistiche già determinate e disponibili all'assicurato.
Quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione delle differenze è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
La parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per le prestazioni pensionistiche erogate da enti previdenziali privatizzati, i trattamenti maturati prima del 10 gennaio 2007 restano soggetti al regime originario del principio del pro rata; non sono applicabili in peius le modifiche introdotte dall'ente prima della piena attenuazione del principio.
- La pensione di vecchiaia anticipata, quando sia liquidata con sistema misto, segue le stesse regole di calcolo della pensione di vecchiaia ordinaria, inclusa la suddivisione in quota retributiva e quota contributiva e l'applicazione del pro rata alla quota retributiva.
- La prescrizione quinquennale delle rate o prestazioni pensionistiche presuppone un credito già liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare della prestazione e si domanda la riliquidazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a contrapporsi a un orientamento consolidato di legittimità senza offrire argomenti idonei a giustificare un revirement.
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