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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11610/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento dell'Unità Dublino disponendo il suo trasferimento in Austria. Ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 4 e 5 del regolamento UE n. 604/2013 per asseriti difetti degli obblighi informativi e formali; nonché l'omesso esame di fatti decisivi e diverse violazioni normative in relazione alla mancata comunicazione dei motivi del rigetto della domanda di protezione presentata in Austria, alla mancata consegna della decisione e della documentazione amministrativa, al rischio derivante dalla situazione nei luoghi di provenienza, e alla ripartizione dell'onere della prova e ai doveri di cooperazione istruttoria del giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché non era stata depositata copia autentica del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 369, n. 2, c.p.c. Ha precisato che, in presenza di improcedibilità, non è consentito esaminare il ricorso nemmeno per rilevarne un'eventuale inammissibilità. Ha inoltre osservato che il vizio di improcedibilità era assorbente rispetto al profilo relativo alla procura, rilasciata senza il rispetto della certificazione della data prevista dall'art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25/2008. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 4 reg. UE 604/2013

    Richiamato come parametro degli obblighi informativi nel procedimento Dublino, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità.

  • art. 5 reg. UE 604/2013

    Richiamato come parametro degli obblighi informativi nel procedimento Dublino, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità.

  • art. 11 dir. 2013/32/UE

    Invocato dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione degli atti della procedura, ma non scrutinato nel merito.

  • d.lgs. n. 142/2015

    Indicato come atto di attuazione della direttiva 2013/32/UE, in relazione alle censure del ricorrente.

  • art. 17 reg. UE 604/2013

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul trasferimento e sulla tutela rispetto al rischio dedotto.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in connessione alle dedotte violazioni derivanti dal trasferimento.

  • artt. 1, 2 e 4 CEDU

    Richiamati dal ricorrente, senza esame di merito per effetto dell'improcedibilità.

  • art. 33 Convenzione di Ginevra

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di trasferimento in situazione di rischio.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in tema di divieto di espulsione o respingimento verso Paesi ove vi sia rischio per la persona.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente nella formulazione vigente ratione temporis.

  • art. 2, lett. e) e g), d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione.

  • art. 14 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di danno grave.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente per il dovere di cooperazione istruttoria del giudice.

  • art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25/2008

    La Corte ha rilevato che la procura non rispettava la previsione secondo cui il difensore deve certificare la data di rilascio della procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c.
  • L'improcedibilità del ricorso in cassazione ha carattere assorbente e impedisce l'esame di eventuali ulteriori vizi, incluso il controllo sull'ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le doglianze di merito relative alla violazione di norme sostanziali o procedurali restano non esaminate.
  • In materia di ricorso avverso provvedimenti del procedimento Dublino, la regolarità degli adempimenti processuali richiesti per l'accesso al giudizio di legittimità è preliminare e decisiva rispetto a ogni scrutinio sul trasferimento disposto dall'autorità amministrativa o confermato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privatoConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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