Cassazione Civile, Ordinanza n. 32143/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell’avvocata di ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, con riferimento all’attività libero-professionale svolta nell’anno 2010. I giudici di merito hanno accolto la domanda, rilevando che la professionista non era iscritta alla Cassa forense e che il reddito prodotto era ampiamente inferiore a 5.000 euro; hanno inoltre ritenuto che l’INPS, quale creditore sostanziale del contributo, non avesse provato l’abitualità dell’attività professionale. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, dell’art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell’art. 44, comma 2, D.L. 269/2003. L’Istituto sosteneva che per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge in presenza di esercizio abituale della professione, indipendentemente dal reddito prodotto; la soglia di 5.000 euro riguarderebbe solo il lavoro autonomo occasionale. Deduceva inoltre che, nel caso concreto, l’iscrizione all’albo e la titolarità della partita IVA avrebbero dovuto condurre a riconoscere l’obbligo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività libero-professionale che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. La soglia di 5.000 euro è invece rilevante per l’attività autonoma occasionale e non costituisce il presupposto dell’obbligo quando l’attività sia abituale. Nel caso deciso, la Corte d’appello non aveva applicato automaticamente la soglia di 5.000 euro come requisito costitutivo, ma aveva compiuto un accertamento di merito valorizzando il basso reddito e l’assenza di altri elementi probatori idonei a dimostrare l’abitualità. Perciò il motivo dell’INPS, formulato come violazione di legge, era infondato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L’iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è collegata all’esercizio abituale dell’attività libero-professionale non coperta dalla cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
È richiamato quale interpretazione autentica del regime contributivo della Gestione separata per i professionisti.
Norma richiamata dall’INPS a sostegno dell’obbligo contributivo del professionista iscritto all’albo.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Riguarda la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e la soglia di 5.000 euro, che non è decisiva quando l’attività è abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma la censura mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che la doglianza, se veicolata correttamente, avrebbe dovuto investire il vizio motivazionale/di fatto e non la violazione di legge.
È richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per l’iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo non basta il solo dato formale dell’iscrizione all’albo o della titolarità della partita IVA: occorre accertare in concreto se l’attività libero-professionale sia svolta con carattere di abitualità.
- La soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante per l’attività autonoma occasionale, ma non costituisce di per sé il presupposto dell’obbligo contributivo quando l’attività professionale presenti i caratteri dell’abitualità.
- L’abitualità dell’attività professionale è un accertamento di merito che può essere desunto da una pluralità di indizi, tra cui iscrizione all’albo, partita IVA, organizzazione del lavoro e reddito percepito, senza che uno solo di essi abbia valore decisivo in via automatica.
- Una censura che contesti il modo in cui il giudice di merito ha valutato gli indizi relativi all’abitualità dell’attività non integra necessariamente violazione di legge, ma può investire il vizio di motivazione o di omesso esame del fatto decisivo.
- Non esiste una presunzione iuris et de iure di abitualità dell’attività libero-professionale derivante dal solo fatto che essa richieda l’iscrizione a un albo.
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