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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva esercitato nel 1993 l’opzione per permanere nel pubblico impiego in occasione della soppressione dell’ASST, ma l’amministrazione non aveva completato tempestivamente la procedura di mobilità. Egli era quindi passato, medio tempore e per necessità, a lavorare presso IRITEL/Telecom, e solo nel 2010 era stato immesso nei ruoli ministeriali in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n. 445/2009. Davanti ai giudici di merito aveva chiesto l’accertamento del diritto a un trattamento economico non inferiore a quello goduto al momento del trasferimento, sostenendo che si dovesse applicare la disciplina vigente nel 1993 e non quella sopravvenuta dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, con riconoscimento anche dell’anzianità maturata nel frattempo e delle voci retributive fisse e continuative (compenso incentivante e premio industriale). La Corte d’appello aveva invece applicato la normativa sopravvenuta e negato tali pretese. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione del giudicato amministrativo, oltre a violazioni di norme sulla mobilità e sul tempus regit actum; 2) omesso esame di documenti relativi al trattamento riconosciuto ad altri dipendenti in situazioni analoghe e violazione delle regole di valutazione della prova; 3) violazione delle norme che avrebbero imposto di includere nel trattamento economico anche compenso annuale di incentivazione e premio industriale, ritenuti parte integrante della retribuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti in cui la Corte d’appello aveva escluso in radice la rilevanza del giudicato amministrativo e aveva applicato automaticamente la disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 165/2001. Ha affermato che la portata del giudicato del Consiglio di Stato doveva essere ricostruita anche attraverso la motivazione, e che occorreva verificare in fatto, con i criteri indicati dal giudice amministrativo, se vi fosse disponibilità di posti già al momento dell’opzione del 1993. Se tale verifica fosse positiva, la situazione andava regolata 'ora per allora' secondo la disciplina vigente nel 1993, con applicazione della regola di conservazione del trattamento economico più favorevole prevista dalla normativa sulla mobilità tra pubbliche amministrazioni. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti decisivi è stata prospettata dal ricorrente con riferimento al giudicato amministrativo e alla documentazione prodotta.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    La violazione del giudicato e delle norme sostanziali è stata ritenuta deducibile anche come error in iudicando, perché il giudicato è rilevabile d’ufficio e assimilabile a un elemento normativo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno.

  • artt. 2909, 1360, 1230 e 1406 c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno dell’efficacia del giudicato e della ricostruzione del rapporto, ma non decisivi autonomamente nella ratio espressa.

  • art. 4, comma 3, L. n. 58/1992

    È la norma cardine della vicenda: prevede l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego e la mobilità del personale coinvolto nella soppressione dell’ASST.

  • art. 5, comma 2, D.P.C.M. n. 325/1988

    Per la mobilità tra pubbliche amministrazioni prevede la conservazione, se più favorevole, del trattamento economico in godimento al trasferimento, con attribuzione ad personam della differenza.

  • art. 7 D.M. 7 agosto 1993 del Ministro della funzione pubblica

    Richiamato quale fonte attuativa rilevante per la disciplina del trasferimento e del trattamento economico, da applicare secondo la ricostruzione temporale della vicenda.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio tempus regit actum; la Corte ha però ritenuto che, in presenza del giudicato amministrativo e dell’accertamento dei posti, la disciplina da applicare sarebbe quella vigente al momento in cui la procedura avrebbe dovuto essere completata.

  • art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte d’appello lo aveva applicato; la Cassazione ha affermato che non può essere automaticamente applicato se la procedura andava completata 'ora per allora' secondo la disciplina del 1993.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per le censure sul mancato esame delle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • L. n. 246/2005, art. 16

    Richiamata dalla Corte d’appello come normativa vigente al momento dell’assunzione nel 2010; la Cassazione ha escluso che potesse prevalere automaticamente sulla disciplina originaria rilevante per la procedura omessa.

  • art. 28 L. n. 29/1970

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’inclusione di determinate voci retributive nel trattamento economico.

  • art. 4 L. n. 873/1980

    Richiamato nel terzo motivo, sempre a sostegno della natura retributiva di alcune voci corrisposte con continuità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della non debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione, e la sua interpretazione va compiuta alla luce del contenuto complessivo della decisione, cioè dispositivo e motivazione.
  • Quando una pronuncia passata in giudicato impone alla pubblica amministrazione di completare una procedura omessa, il giudice di merito non può limitarsi ad applicare la disciplina sopravvenuta al momento dell’adozione tardiva del provvedimento, ma deve verificare se gli effetti vadano ricostruiti 'ora per allora' secondo la normativa vigente al tempo in cui la procedura avrebbe dovuto essere espletata.
  • Nelle controversie sulla mobilità del personale pubblico, se la disciplina applicabile prevede la conservazione del trattamento economico più favorevole, occorre confrontare il trattamento in godimento al momento in cui il trasferimento avrebbe dovuto perfezionarsi con quello della qualifica di destinazione, attribuendo eventualmente la differenza ad personam.
  • Se il dipendente ha subito un ritardo imputabile all’amministrazione nel completamento della procedura di mobilità, l’eventuale pregiudizio va accertato e liquidato tenendo conto del trattamento economico che sarebbe spettato in assenza del ritardo, non automaticamente della situazione maturata nel rapporto privato intermedio.
  • Le voci retributive ulteriori rispetto allo stipendio base possono essere riconosciute solo se, alla luce della disciplina applicabile e delle loro caratteristiche di fissità e continuità, sarebbero state dovute nel rapporto pubblico che avrebbe dovuto essere instaurato tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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