Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno 2007, contestando alla società la deduzione di costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti con due società fornitrici. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di prova, e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Amministrazione denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 109 TUIR e agli artt. 17, 19 e 21 del d.P.R. 633/1972, assumendo che la CTR avesse erroneamente ripartito l'onere della prova e non avesse considerato che la prova delle operazioni soggettivamente inesistenti era stata comunque fornita tramite PVC, indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni, annotazioni di p.g. e il quadro indiziario relativo a una presunta organizzazione evasiva nel settore dei metalli ferrosi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse fondata su una pluralità di rationes convergenti, tutte volte a escludere che l'Ufficio avesse provato la partecipazione della società contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti, e che il ricorso non le avesse attaccate specificamente. In particolare, l'Agenzia non aveva riportato in modo sufficiente il contenuto degli elementi istruttori richiamati, non aveva indicato quali operazioni fossero effettivamente soggettivamente inesistenti e quali no, né aveva confutato l'argomento della CTR secondo cui, in ogni caso, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti risultano deducibili. La decisione ha quindi confermato la soccombenza dell'Amministrazione e la condanna alle spese, senza applicazione del doppio contributo unificato per l'ente pubblico difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
La Corte rileva che il ricorso non censura in modo specifico la motivazione della CTR sul difetto di prova e sulla ripartizione dell'onere probatorio.
art. 109 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al regime fiscale delle operazioni contestate.
artt. 17, 19 e 21 d.P.R. 633/1972
Richiamati dalla ricorrente in collegamento alla disciplina IVA delle operazioni fatturate e alla contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la debenza del doppio contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio non può limitarsi a richiamare in modo generico un quadro investigativo o atti di polizia giudiziaria: deve indicare e correlare gli elementi probatori alle specifiche operazioni contestate e al coinvolgimento del contribuente.
- L'accertamento deve chiarire quali operazioni siano asseritamente fittizie e in che misura, non essendo sufficiente un riferimento indistinto a una pluralità di rapporti commerciali riconducibili a soggetti ritenuti interposti.
- La deducibilità dei costi e le conseguenze fiscali delle operazioni contestate devono essere affrontate in modo coerente con l'effettiva prova dell'operazione soggettivamente inesistente e con le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria.
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