Cassazione Civile, Ordinanza n. 17956/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da ingiunzioni di pagamento emesse da un Comune per il canone di occupazione di suolo pubblico relativo ai tavolini collocati all’esterno di un esercizio commerciale. La società occupante aveva in precedenza subito un giudizio promosso da alcuni condomini degli stabili prospicienti, definito con sentenza passata in giudicato, nel quale il tribunale aveva dichiarato l’illegittimità dell’occupazione e ordinato la rimozione dei manufatti. La società sosteneva che quel giudicato avesse anche accertato la natura privata dell’area e l’insussistenza di una servitù di pubblico passaggio, con conseguente illegittimità della pretesa del Comune. Chiedeva quindi l’annullamento delle ingiunzioni, la restituzione delle somme versate per anni precedenti e il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) erronea interpretazione del precedente giudicato e omesso riconoscimento della sua efficacia preclusiva; 2) violazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con incompatibilità tra l’accertamento della proprietà privata e l’esistenza della servitù pubblica di passaggio; 3) falsa applicazione delle norme sul canone e sulla riscossione tramite ingiunzione fiscale, assumendo che mancassero i presupposti per la pretesa comunale; 4) illegittimo rigetto della domanda risarcitoria, fondata sull’affidamento ingenerato dalla concessione poi disapplicata e sul conseguente pregiudizio economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte infondati e, per alcuni profili, inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, perché la società non aveva riprodotto in modo completo la sentenza invocata come giudicato esterno né indicato con precisione dove fosse reperibile nel fascicolo. La Corte ha inoltre osservato che il precedente giudizio aveva accertato, al più, incidentalmente la proprietà privata dell’area, ma non aveva coperto con giudicato l’inesistenza della servitù di uso pubblico, trattandosi di una questione non necessariamente decisa con efficacia vincolante. Ha ribadito che la proprietà privata del suolo non è di per sé incompatibile con una servitù di pubblico passaggio e che l’occupazione del soprassuolo di un’area privata gravata da uso pubblico legittima comunque l’imposizione del canone. Ha ritenuto infondata anche la censura sull’uso della procedura di ingiunzione, osservando che il procedimento di cui al r.d. n. 639/1910 può essere utilizzato anche per entrate patrimoniali e che la doglianza processuale era comunque mal prospettata. Quanto al danno, ha condiviso l’impostazione della corte territoriale secondo cui la concessione era stata rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e l’eventuale pregiudizio derivava da una situazione non imputabile al Comune nei termini allegati. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 r.d. n. 639/1910
ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910
consente alla P.A. di emettere ingiunzioni di pagamento per entrate patrimoniali e non solo per entrate di diritto pubblico, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile.
questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ.
la questione pregiudiziale in senso tecnico è oggetto di giudicato solo se una decisione con tale efficacia è richiesta per legge o per apposita domanda; altrimenti resta accertamento incidentale.
falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo nei limiti dell’oggetto effettivamente deciso e delle premesse necessarie della decisione.
la sussistenza della servitù di pubblico passaggio valeva, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, a legittimare la pretesa dell’ente comunale
la presenza di una servitù di pubblico passaggio legittima la richiesta del canone per l’occupazione dell’area.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
difetto di “autosufficienza” e, prim’ancora, di “specificità”
il ricorso deve indicare e riprodurre in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, compresa la sentenza invocata come giudicato esterno, indicando anche dove siano reperibili nel fascicolo.
la censura di omessa pronuncia va formulata in modo tale da denunciare chiaramente la nullità della decisione derivante dall’omissione, non solo una generica violazione di legge.
falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2729 cod. civ.
la domanda risarcitoria richiede allegazioni specifiche su condotta illecita, nesso causale e danno; non basta una generica deduzione di imperizia o mala gestio dell’ente.
falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2729 cod. civ.
il danno va accertato e quantificato secondo i criteri risarcitori ordinari, con adeguata allegazione e prova.
falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2729 cod. civ.
il risarcimento comprende solo perdita subita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.
falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2729 cod. civ.
le presunzioni richiedono un supporto fattuale adeguato; non possono essere invocate in modo generico per fondare il danno.
art. 1, comma 1, L. n. 241/1990
violazione dell’art. 1, 1° co., della legge n. 241/1990
l’azione amministrativa deve ispirarsi a legalità, imparzialità e buona amministrazione, ma la censura risarcitoria non può rimanere generica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se il suo contenuto è allegato e riprodotto in modo completo e specifico nel ricorso per cassazione, con indicazione del provvedimento e della sua reperibilità processuale.
- L’autorità del giudicato copre il dispositivo e le premesse logico-giuridiche necessarie della decisione, ma non si estende agli obiter dicta né agli accertamenti meramente incidentali compiuti su questioni non decise con efficacia di giudicato.
- L’accertamento della proprietà privata di un’area non esclude di per sé l’esistenza di una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio; i due profili possono coesistere.
- In caso di occupazione del soprassuolo di area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, il diritto dell’ente alla riscossione del canone per l’occupazione non è escluso dalla natura privata del suolo.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente richiamare atti o sentenze senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicarne la sede processuale.
- La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo evidenzia chiaramente la nullità della decisione derivante dall’omissione e non si risolve in una generica doglianza di violazione di legge.
- La domanda risarcitoria contro la P.A. richiede la puntuale allegazione del fatto illecito, del nesso causale e del danno, non essendo sufficiente una generica contestazione dell’operato amministrativo o dell’affidamento del privato.
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