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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35616/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una pluralità di cartelle di pagamento. In appello la decisione di primo grado, che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente, è stata riformata: la CTR ha ritenuto, tra l’altro, che per una parte del credito iscritto a ruolo difettasse la giurisdizione del giudice tributario, che le cartelle fossero state validamente notificate anche mediante invio diretto a mezzo posta, e che il contribuente avesse contestato in modo solo generico la conformità agli originali degli atti di notifica, senza proporre querela di falso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e delle norme processuali sulla notificazione, sostenendo che la notifica diretta a mezzo del servizio postale da parte dell’agente della riscossione sarebbe inesistente o comunque invalida, che sarebbe stato necessario il deposito delle cartelle notificate e che le copie prodotte non recavano il timbro di Poste Italiane, oltre a lamentare vizi motivazionali; con il secondo ha censurato la regolazione delle spese, assumendo che non fosse corretto porle a suo carico quando la CTR aveva riconosciuto la validità della notifica solo di 15 cartelle su 31 complessive, per un importo inferiore rispetto al totale originario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo raccomandata A/R è consentita dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dalle altre disposizioni richiamate, non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la relata ex art. 148 c.p.c., e può essere provata mediante la produzione dell’avviso di ricevimento; ha inoltre osservato che la contestazione della conformità agli originali era stata ritenuta genericamente formulata dal giudice di merito e che la doglianza sul preteso uso di operatore postale privato tendeva a un riesame di fatto non consentito in cassazione. È stato respinto anche il secondo motivo, perché il controllo di legittimità sulle spese processuali è limitato al rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione, anche parziale, resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    consente all’agente della riscossione la notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica diretta postale è valida e non richiede relata di notificazione né intervento dell’ufficiale giudiziario.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1

    richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina processuale applicabile al giudizio tributario.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel contestare la ritualità della notificazione, ma ritenuto non ostativo alla notificazione diretta postale prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che nella notifica diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non è necessaria la procedura di notificazione tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle nullità della notificazione, ma non idoneo a sovvertire la validità della notifica diretta postale.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di nullità/inesistenza della notifica; la Corte esclude l’inesistenza della notifica diretta a mezzo posta nei casi consentiti.

  • art. 1335 c.c.

    la ricezione della cartella all’indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo dimostrando l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di spese del giudizio tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva sul capo delle spese.

  • art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme invocate per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che la censura sul fatto storico relativo alla notificazione avrebbe dovuto, semmai, essere formulata nei limiti del vizio motivazionale, non con mera prospettazione di violazione di legge.

  • art. 13, c. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamato per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è valida quando prevista dalla disciplina speciale della riscossione e non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la redazione della relata di notificazione ex art. 148 c.p.c.
  • Ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento; non è necessario che l’agente della riscossione produca anche la copia integrale della cartella, poiché opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • La contestazione della conformità agli originali degli atti notificati deve essere specifica; una contestazione generica non è idonea a infirmare la prova della notifica.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un riesame del fatto sotto la veste della violazione di legge, quando si mira in realtà a contestare l’accertamento di merito sulla ritualità della notificazione.
  • Il controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese processuali è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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