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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28432/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento di una segretaria comunale e provinciale, già iscritta all'albo e inquadrata nella fascia professionale B, collocata in disponibilità dal 1° settembre 2008. Decorso il biennio di disponibilità, il Ministero dell'interno avviava la procedura di mobilità ex artt. 33 e ss. d.lgs. 165/2001; la ricorrente veniva inserita nell'elenco ex art. 34 d.lgs. 165/2001 e poi assegnata a un posto dirigenziale vacante presso un'ASL, assegnazione non andata a buon fine per l'impossibilità dell'ente di procedere ad assunzioni. Successivamente veniva cancellata dall'albo dei segretari comunali per infruttuoso decorso del termine di 24 mesi di iscrizione nelle liste di mobilità. La lavoratrice sosteneva che ai segretari comunali non si dovesse applicare la disciplina generale della mobilità del pubblico impiego contrattualizzato, ma quella speciale del d.lgs. 267/2000; chiedeva quindi ricollocazione nella posizione di segretario comunale in disponibilità, riassunzione in servizio, reiscrizione all'albo e differenze retributive. In Cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione di norme processuali del titolo III libro II c.p.c.; 2) violazione di varie disposizioni sulla copertura delle sedi vacanti, sulla sospensione del periodo di disponibilità e sui doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che non vi fosse adeguata applicazione del sistema legale e che le sedi comunali non fossero state coperte correttamente; 3) violazione degli artt. 33 e 70 d.lgs. 165/2001, assumendo l'inapplicabilità della mobilità per mancanza di eccedenza di personale e il prevalere della disciplina speciale dei segretari comunali; 4) violazione delle norme su disponibilità e contrattazione collettiva, per asserita mancata prova del rispetto della procedura di collocamento in disponibilità; 5) violazione delle norme sulla mobilità, deducendo che le amministrazioni non avessero provato l'impossibilità di ricollocarla in posti vacanti e che la Corte d'appello non avesse esercitato poteri istruttori ufficiosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, nel complesso, generici, eterogenei, spesso misti tra questioni di fatto e di diritto, e soprattutto non confrontati con la ratio decidendi della sentenza di merito. In particolare, la Corte d'appello aveva già affermato che la disciplina della mobilità ex artt. 33 e 34 d.lgs. 165/2001 si applica anche ai segretari comunali per effetto dell'art. 3-ter d.l. 136/2004, e che la mancata attivazione o copertura delle sedi vacanti poteva al più fondare una pretesa risarcitoria, non un diritto alla conservazione dell'incarico o dell'iscrizione all'albo. Le censure della ricorrente non hanno validamente attaccato tali argomentazioni, né hanno indicato in modo specifico gli errori di diritto o i poteri istruttori asseritamente omessi. Conseguentemente è stata posta a carico della ricorrente la rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per difetto di specificità del ricorso, che non indicava gli atti processuali posti a fondamento delle censure e non individuava in modo chiaro gli errores in procedendo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge richiede un confronto specifico con la ratio decidendi e con il contenuto precettivo delle norme invocate; non può risolversi in deduzioni generiche o miste di fatto e diritto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il richiamo al vizio motivazionale è stato giudicato generico e non argomentato.

  • art. 33 d.lgs. 165/2001

    Ritenuto applicabile, per effetto del richiamo normativo speciale, anche al rapporto dei segretari comunali, con insorgenza della situazione di eccedenza alla scadenza del biennio di disponibilità.

  • art. 34 d.lgs. 165/2001

    Applicato quale disciplina dell'inserimento nelle liste di mobilità e della conseguente procedura di ricollocamento nel pubblico impiego.

  • art. 34-bis d.lgs. 165/2001

    Invocato dalla ricorrente sul piano probatorio, ma le censure sono state ritenute generiche e non decisive ai fini del diritto alla conservazione dell'iscrizione all'albo.

  • art. 70 d.lgs. 165/2001

    La Corte di merito ha escluso che il rinvio al regime speciale dei segretari comunali impedisse l'applicazione delle norme generali sulla mobilità, ove compatibili.

  • art. 97 d.lgs. 267/2000

    Invocato insieme ad altre norme speciali sulla figura del segretario comunale, ma senza confronto specifico con la decisione impugnata.

  • art. 99 d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parte della disciplina speciale del segretario comunale.

  • art. 101 d.lgs. 267/2000

    La disponibilità del segretario comunale è stata considerata, ma il decorso del termine biennale ha condotto all'applicazione della mobilità e alla successiva cancellazione dall'albo.

  • art. 101, comma 2-bis, d.lgs. 267/2000

    Richiamato nel secondo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di inammissibilità.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 465/1997

    Citato tra le disposizioni sulla disciplina dei segretari comunali e provinciali.

  • art. 19, commi 2, 3, 4, 5, d.P.R. 465/1997

    Citato in relazione alla procedura di nomina e gestione del segretario comunale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per lamentare violazioni di correttezza e buona fede nella gestione della procedura, senza però incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 6 d.lgs. 165/2001

    Invocato come parametro di legittimità, ma senza specifica critica alla decisione impugnata.

  • art. 9 d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel quarto motivo in tema di procedure di collocamento in disponibilità.

  • art. 31 d.lgs. 165/2001

    Citato nel quarto motivo insieme alle norme sulla disponibilità e sulla mobilità del personale pubblico.

  • art. 7 CCNL di categoria

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo a sostegno delle doglianze sulla procedura di disponibilità.

  • art. 8 CCNL di categoria

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo a sostegno delle doglianze sulla procedura di disponibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • L. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • D.L. 136/2004, art. 3-ter

    Considerato dalla Corte di merito come norma che estende ai segretari comunali l'applicazione degli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/2001.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua in modo specifico la regola giuridica violata, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mescola profili di fatto e di diritto.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di un'omessa istruttoria non può risolversi in affermazioni generiche: è necessario indicare puntualmente i fatti controversi, gli atti processuali rilevanti e i poteri istruttori che si assumono non esercitati.
  • Quando la decisione di merito esclude un diritto alla conservazione dell'incarico o dell'iscrizione ad albi professionali, eventuali irregolarità nella gestione della procedura di mobilità possono, al più, fondare una domanda risarcitoria se specificamente proposta, ma non bastano di per sé a far rivivere il diritto alla ricollocazione.
  • Il richiamo a una disciplina speciale non esclude l'applicazione delle regole generali del pubblico impiego contrattualizzato quando la norma di rinvio lo consenta e non vi sia incompatibilità con la figura speciale considerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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