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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04934/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, richiesto da un contribuente delle province siciliane colpite dal sisma del 1990 ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 e della successiva disciplina di attuazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle entrate ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che il diritto al rimborso spetterebbe solo al sostituto d'imposta e non al sostituito; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, in relazione alla decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, deducendo che, poiché nel 1991 il contribuente svolgeva attività autonoma, il beneficio sarebbe incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e andava verificata la conformità al regime de minimis; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 546/1992, per asserita omessa pronuncia sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione del sostituito e per mancata considerazione delle deduzioni dell'Ufficio sulla questione sostituto-sostituito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia ma rigetto implicito dell'eccezione sulla legittimazione del sostituito, e ha confermato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sentenza di merito non aveva verificato in concreto se il beneficio richiesto fosse compatibile con il regime de minimis, verifica resa necessaria dallo ius superveniens rappresentato dalla decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 sugli aiuti di Stato relativi alle agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché svolga gli accertamenti di fatto necessari e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    90 per cento dell'IRPEF versata in eccedenza

    agevolazione/rimborso riconosciuto ai soggetti colpiti dal sisma del 1990; la legittimazione spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma di disciplina dei rimborsi collegati al sisma 1990, da interpretare alla luce della decisione della Commissione UE e della successiva modifica legislativa che ne ha chiarito l'ambito soggettivo.

  • art. 16-octies, comma 1, lett. b), L. 3 agosto 2017, n. 123

    ha modificato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 chiarendo che tra i beneficiari rientrano anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione di chi svolge attività d'impresa.

  • artt. 112 e 132, secondo comma, lett. d), c.p.c.

    richiamati per la censura di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito della questione.

  • art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato il vizio dedotto sul punto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    base della valutazione di incompatibilità degli aiuti di Stato non notificati e dichiarati illegali dalla Commissione UE.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    richiamato per la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    regolamento de minimis richiamato dalla decisione UE quale possibile base di compatibilità dell'aiuto individuale.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    altro regolamento de minimis richiamato dalla decisione UE.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015

    qualifica le misure di agevolazione sui tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali come aiuti di Stato incompatibili, salvo ipotesi di aiuto individuale de minimis o di compensazione di danni da calamità naturale con nesso diretto e assenza di sovracompensazione.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente richiamato nel dispositivo, ma il principio applicato impone al giudice di merito di accertare in fatto la sussistenza dei presupposti del regime de minimis.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente un motivo o un'eccezione, abbia deciso in senso incompatibile con essa, realizzando un rigetto implicito della questione.
  • Per i rimborsi fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, la legittimazione va riferita al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale, non essendo decisivo il solo profilo formale del sostituto d'imposta.
  • Quando sopravviene una decisione della Commissione UE che qualifica una misura agevolativa come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve verificarne la concreta compatibilità nel singolo caso, applicando la disciplina europea vincolante e, se necessario, disapplicando la norma interna incompatibile.
  • Se la misura agevolativa può rientrare nel regime de minimis, il giudice deve accertare in fatto che il beneficio individuale e l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante restino entro la soglia consentita; non basta che il singolo importo domandato sia inferiore alla soglia.
  • In materia di aiuti di Stato per calamità naturali, occorre verificare un nesso diretto tra il danno subito dal beneficiario e l'aiuto concesso, evitando ogni sovracompensazione mediante lo scorporo di quanto già coperto da altre fonti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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