Cassazione Civile, Ordinanza n. 34769/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati dall'INPS, emessi all'esito di un accertamento ispettivo, con cui venivano disconosciute agevolazioni contributive per il III trimestre 2012 e per quattro trimestri del 2013 e del 2015, ritenendo insussistenti i presupposti per lo sgravio previsto dall'art. 9, comma 5, L. n. 67/1988, come interpretato dall'art. 32, comma 7-ter, L. n. 98/2013. In primo grado il ricorso della cooperativa era stato accolto; la Corte d'appello di Bologna ha poi riformato parzialmente la decisione. In cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione della disciplina sugli sgravi, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente aggiunto il requisito della regolarità contributiva del socio conferitore; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla fede privilegiata, lamentando che fosse stato posto a suo carico un onere probatorio non previsto e che essa avesse invece documentato quantità e provenienza dei capi conferiti; 3) omesso esame di documentazione decisiva (elenchi e certificazioni ASL/veterinari); 4) difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. L'INPS ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto lo sgravio anche ai casi di soccida monetizzata, sostenendo che, in tale assetto contrattuale, il beneficio non spettasse. La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto, quanto al ricorso principale, che lo sgravio spetti solo se il prodotto conferito provenga effettivamente da zone montane o svantaggiate e che l'onere di provare i presupposti del beneficio incomba su chi lo invoca; ha inoltre valorizzato le contestazioni specifiche dell'INPS circa l'esistenza di alcuni allevamenti e la congruità dei conferimenti rispetto alla forza lavoro denunciata, rilevando che la cooperativa non aveva contrastato analiticamente tali allegazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, perché non riproduceva adeguatamente il contenuto del documento asseritamente trascurato. Il quarto motivo è stato rigettato perché i vizi dell'avviso di accertamento non impediscono l'esame del merito del rapporto contributivo nel giudizio di opposizione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha affermato che la c.d. soccida monetizzata incide solo sulle modalità di remunerazione del soccidario e non altera i presupposti sostanziali per il riconoscimento dello sgravio contributivo, che dipendono comunque dalla provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale dell'INPS. Ha confermato la rilevanza dell'onere probatorio a carico di chi chiede lo sgravio contributivo e ha ritenuto non decisivi i vizi formali dell'avviso di accertamento nel giudizio di cognizione piena sul rapporto previdenziale. Ha inoltre escluso che la soccida monetizzata escluda, di per sé, il beneficio contributivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, L. n. 67/1988
"I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo..."
La norma riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro agricolo operanti in territori montani o zone agricole svantaggiate; la Corte, richiamando anche la disciplina interpretativa successiva, precisa che il beneficio è ancorato alla provenienza effettiva del prodotto da tali zone.
art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013
"Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67... si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative... in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci... in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa"
La disposizione interpretativa autentica conferma che il requisito decisivo è la provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate e che lo sgravio è proporzionale alla quantità di prodotto conferito.
art. 9, comma 5-bis, L. n. 67/1988
È richiamato nel ricorso principale come norma rilevante per gli sgravi e per il tema della regolarità contributiva del socio conferente.
L'onere di provare i presupposti del diritto allo sgravio incombe su chi lo invoca.
Richiamato dalla ricorrente per attribuire efficacia probatoria agli atti/certificazioni richiamati, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 375/1993
È richiamato nel secondo motivo come norma collegata alla prova dei requisiti per gli sgravi agricoli.
La Corte esclude che l'eventuale difetto di motivazione dell'avviso possa arrestare il giudizio, che ha ad oggetto il rapporto sostanziale e non il solo atto amministrativo.
Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti/documenti decisivi.
È richiamato per il rinvio ai precedenti già esaminati sul tema.
La Corte richiama il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, rilevando l'inammissibilità del motivo che non riproduce il contenuto del documento asseritamente decisivo.
Il verbale ispettivo nel giudizio previdenziale vale come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice.
Nel richiamo alla soccida, la Corte afferma che la disciplina del rapporto è derogabile dalle pattuizioni delle parti e che la monetizzazione dell'accrescimento non muta, di per sé, la tipologia contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Richiamate dall'INPS nel ricorso incidentale in tema di soccida e relativa disciplina.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione ad avvisi di accertamento o addebito in materia contributiva, il processo ha natura di cognizione piena sul rapporto sostanziale: eventuali vizi formali dell'atto non esauriscono l'indagine del giudice, che deve comunque verificare la debenza dell'obbligazione contributiva.
- Chi invoca uno sgravio o beneficio contributivo deve provarne tutti i presupposti di fatto; in presenza di contestazioni analitiche dell'ente, la parte beneficiaria deve replicare in modo specifico e documentato, non essendo sufficienti deduzioni generiche o prove irrilevanti.
- Ai fini degli sgravi contributivi agricoli disciplinati dall'art. 9, comma 5, L. n. 67/1988, come interpretato autenticamente, è decisiva la provenienza effettiva del prodotto da zone di montagna o svantaggiate e il conferimento alla cooperativa; lo sgravio è riconosciuto in proporzione alla quantità di prodotto conferito.
- La mera allegazione di documentazione non autosufficientemente riprodotta nel ricorso per cassazione non consente di scrutinare la decisività del documento e determina l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e autosufficienza.
- Quando una decisione si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, la censura che non superi tutte le rationes rende il ricorso comunque inammissibile o infondato per sopravvenuto difetto di interesse.
- La qualificazione di un rapporto di soccida non muta solo perché le parti abbiano pattuito la monetizzazione dell'accrescimento: tale modalità incide sulla remunerazione del soccidario, ma non altera di per sé la struttura del negozio né i presupposti sostanziali per valutare il diritto al beneficio contributivo.
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