Sentenza del 25/03/2015 n. 5972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento TIA notificati il 25 marzo 2005 per il capannone industriale della società, relativi agli anni 2001-2004, per complessivi 22.853,90 euro, inclusi IVA, tributo provinciale del 4%, interessi e penalità. ASCIT ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva dichiarato tempestivi i ricorsi della società, escluso la quota variabile della TIA per i locali in cui si producevano rifiuti speciali, escluso l’IVA e riconosciuto la carenza di legittimazione passiva del Comune. Con il primo motivo ASCIT contestava il computo del termine per ricorrere dopo l’istanza di accertamento con adesione e il verbale di mancato accordo del 15 settembre 2005. Con il secondo contestava l’esclusione della quota variabile, sostenendo che spettava alla contribuente provare i presupposti dell’esenzione e che la CTR non aveva spiegato quali prove avesse valutato. Con il terzo contestava l’esclusione dell’IVA dalla TIA.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il verbale di mancato accordo non interrompe né abbrevia la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare, poiché non equivale a una rinuncia definitiva all’accertamento con adesione; la previsione regolamentare sul rigetto dell’istanza da parte del gestore riguarda una fattispecie diversa. Ha accolto il secondo motivo limitatamente al vizio di motivazione: l’onere di provare l’esenzione per le superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali grava sul contribuente, ma la CTR aveva affermato in modo apodittico che la prova era stata fornita, senza indicare gli elementi documentali o fattuali posti a fondamento della conclusione. Ha rigettato il terzo motivo: per la TIA relativa agli anni 2001-2004, avente natura tributaria, l’IVA non è dovuta. La Corte ha quindi cassato la sentenza nella parte relativa al secondo motivo e rinviato a una diversa sezione della CTR Toscana, anche per le spese del giudizio di cassazione. È rimasta ferma la statuizione non impugnata sulla carenza di legittimazione passiva del Comune.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, che consegue alla richiesta di accertamento con adesione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare secondo la disciplina statale; il verbale di mancato accordo, da solo, non determina la ripresa anticipata del termine.
D.Lgs. 29 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3
il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicchè alla constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni
La sospensione di 90 giorni resta operante anche dopo la verbalizzazione del mancato accordo, perché tale atto non esprime una rinuncia definitiva e non esclude che l’accordo possa ancora essere raggiunto.
Regolamento del Comune di Capannori per la disciplina dell’accertamento con adesione, artt. 7, comma 6, e 9, comma 3
diversamente dall’ipotesi disciplinata dall’art. 7, comma 6, del citato regolamento, che prevede la riapertura del decorso dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, nel solo caso in cui il soggetto gestore non intenda o non possa applicare l’istituto, dalla notifica del rigetto dell’istanza
Il regolamento distingue il rigetto dell’istanza da parte del gestore, che fa ripartire il termine dalla comunicazione prevista, dal semplice verbale di mancato accordo, al quale non attribuisce tale effetto.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 3 e 14
la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale
La tariffa si applica in via generale ai locali e alle aree ricadenti nel servizio. Il contribuente che invoca l’esclusione di superfici per la produzione di rifiuti speciali deve provare i fatti che fondano l’esenzione; per i rifiuti assimilati avviati al recupero è prevista una riduzione proporzionale, alle condizioni stabilite dalla norma.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
costituendo le successive esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione
La presunzione di assoggettamento alla tassa pone a carico del contribuente la prova dell’esistenza e della delimitazione delle superfici esenti; la Cassazione richiama questo principio anche per la TIA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3
La natura tributaria della TIA esclude che possa essere assoggettato ad IVA il relativo servizio di riscossione, che avrebbe come presupposto di imposta l’adempimento di un’altra obbligazione tributaria.
Per la TIA degli anni 2001-2004, qualificata come tributo e non come corrispettivo di una prestazione commerciale, non è dovuta l’IVA.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
La disciplina successiva sulla tariffa prevista dal decreto del 2006, riconosciuta come non tributaria dalla norma interpretativa richiamata in sentenza, non si applica agli avvisi TIA relativi agli anni 2001-2004.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Non rileva, nella specie, la norma interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010, che riconosce la natura non tributaria della tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, trattandosi di norma successiva che non si applica nella specie.
La qualificazione non tributaria introdotta con riferimento alla tariffa del D.Lgs. n. 152 del 2006 non modifica il regime della TIA applicabile agli anni precedenti oggetto della causa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Detta argomentazione si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta
La motivazione è insufficiente quando non consente di comprendere quali elementi abbiano fondato l’accertamento di un fatto decisivo, qui la prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali.
Codice di procedura civile, art. 384
rinvia la causa a diversa sezione della CTR della Toscana che deciderà la controversia anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Accolto il motivo relativo al vizio motivazionale, la Cassazione ha rimesso la causa a un diverso collegio di merito perché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare. Un verbale che attesta soltanto il mancato accordo non interrompe la sospensione, perché non equivale a rinuncia definitiva; occorre distinguere questa situazione dal rigetto formale dell’istanza previsto dal regolamento applicabile.
- In materia di TIA, il contribuente che sostiene che determinate superfici siano escluse perché vi si producono rifiuti speciali deve provare sia i presupposti dell’esclusione sia l’estensione delle superfici interessate. Non è sufficiente una dichiarazione generica: il giudice deve indicare concretamente quali prove ritiene decisive.
- Per gli anni anteriori alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006, la TIA conserva natura tributaria e non è soggetta a IVA. La qualificazione successiva della tariffa come non tributaria non va automaticamente retrodatata.
- La Cassazione può cassare una decisione per motivazione insufficiente senza stabilire definitivamente se l’esenzione spetti: il giudice di rinvio deve riesaminare la prova e decidere nuovamente la questione.
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