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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5931 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava otto avvisi di accertamento, emessi dopo il PVC del 2 dicembre 2004, per IRPEG, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, relativi agli anni 1996-2002. L’Agenzia contestava il riconoscimento del regime fiscale agevolato all’associazione, sostenendo che vi fossero avanzi di gestione e che non fosse stata provata la loro mancata distribuzione agli associati. Ha inoltre censurato la decisione della CTR per ultrapetizione, per erronea ripartizione dell’onere della prova e per avere svalutato la dichiarazione della vicepresidente, secondo cui gli avanzi venivano versati su un libretto a risparmio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: esaminare se vi fossero avanzi di gestione era logicamente preliminare alla questione della loro distribuzione e non costituiva ultrapetizione, poiché l’Ufficio aveva già contestato la distribuzione nel giudizio di primo grado. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che spettava all’associazione provare i presupposti dell’agevolazione e la destinazione degli avanzi; gli elementi prodotti dall’Ufficio, tra cui la prima nota e la dichiarazione della vicepresidente, non erano stati adeguatamente contrastati. Ha accolto anche il quarto e il quinto motivo: la dichiarazione della vicepresidente, dotata di capacità rappresentativa non contestata, valeva come confessione stragiudiziale e provava almeno il conseguimento degli avanzi; in ogni caso, poteva essere utilizzata come elemento indiziario. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 52/34/07 del 13 luglio 2007, che aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi da parte della CTP di Como, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dell’associazione. Ricorso incidentale sulle spese assorbito. A.N.S. condannata a pagare le spese di Cassazione, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito; spese dei giudizi di merito compensate.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice esamina una questione logicamente preliminare già compresa nel tema della controversia, anche se non formulata come autonomo profilo dalle parti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, nel testo applicabile ratione temporis (ora art. 148)

    Ne discende, pertanto, che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.

    L’esclusione dal reddito delle quote e delle attività istituzionali per gli enti associativi è un regime derogatorio e non un’esenzione generale: l’associazione deve provare i presupposti dell’agevolazione e il rispetto effettivo delle relative condizioni, inclusa la destinazione degli avanzi di gestione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4

    Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (temporalmente applicabile alla fattispecie), in materia di IRPEG. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in materia di IVA. - come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 - a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell' art. 5 D.Lgs. n. 460 cit. (art. 111, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento - che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.

    Per l’agevolazione IVA, come per quella ai fini delle imposte sui redditi richiamata dalla decisione, non basta la previsione statutaria delle clausole richieste: occorre che l’attività concreta dell’associazione le rispetti.

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 5

    Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (temporalmente applicabile alla fattispecie), in materia di IRPEG. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in materia di IVA. - come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 - a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell' art. 5 D.Lgs. n. 460 cit. (art. 111, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento - che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione - che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.

    Le clausole antielusive richieste negli atti costitutivi e negli statuti devono accompagnarsi al loro effettivo rispetto nella gestione concreta; la verifica compete al giudice di merito e deve essere motivata.

  • Art. 2697 c.c.

    Ne discende, pertanto, che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.

    Chi invoca il trattamento fiscale agevolato deve provare i fatti che ne costituiscono i presupposti. Se l’Amministrazione produce elementi indicativi di avanzi e della loro destinazione, spetta all’associazione fornire prova contraria e documentare che non vi è stata distribuzione agli associati.

  • Art. 2735 c.c.

    Nel caso concreto, non è in alcun modo controverso tra le parti che la P., vicepresidente dell' associazione, fosse fornita - in virtù della carica rivestita - della capacità di rappresentare l'ente dinanzi ai funzionari dell'Ufficio, in sede di verifica fiscale (cfr., per la capacità a rendere confessione perfino del direttore tecnico della società, ove non ne sia disconosciuta la capacità a rappresentare l'ente ex art. 2731 c.c. , Cass. 12271/07). Per il che, in mancanza di elementi di fatto di segno contrario, alle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di verifica fiscale, non può che attribuirsi valore di confessione.

    La dichiarazione resa durante la verifica da chi è abilitato a rappresentare l’ente può valere come confessione stragiudiziale. Nel caso concreto, l’ammissione della vicepresidente che gli avanzi venivano conseguiti e versati su un libretto provava almeno il conseguimento degli avanzi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Ed invero, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento - non potendo essere ricomprese nel divieto di prova testimoniale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, che si riferisce alla sola prova testimoniale, quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio - proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudicante.

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dagli organi fiscali nella fase amministrativa: esse possono essere valutate come elementi indiziari, insieme agli altri elementi di prova.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui, dopo aver cassato la sentenza d’appello, ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.

Massime di principio

  • Un’associazione non beneficia automaticamente dell’esclusione fiscale per il solo fatto di essere senza scopo di lucro o di avere clausole statutarie conformi: deve dimostrare che i requisiti agevolativi siano rispettati anche nella gestione effettiva.
  • Chi invoca un’esenzione fiscale ha l’onere di provarne i presupposti. Se l’Ufficio produce elementi concreti, anche presuntivi, che indicano avanzi di gestione, l’associazione deve documentare la loro destinazione e l’assenza di distribuzione ai soci.
  • Le dichiarazioni rese in verifica da un rappresentante dell’ente possono costituire confessione stragiudiziale se la sua capacità rappresentativa è riconosciuta; anche se tale capacità fosse contestata, le dichiarazioni possono comunque essere valutate come indizi.
  • Una questione preliminare necessaria per decidere un punto già controverso non determina ultrapetizione solo perché non era stata formulata come questione autonoma: rileva che il giudice non attribuisca un bene diverso da quello richiesto e resti entro il tema del giudizio.

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