Sentenza del 25/03/2015 n. 5932 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Lombardia n. 44/43/07, depositata il 31 maggio 2007, che aveva annullato l’accertamento relativo al 2003 per IRPEG, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Dopo un PVC della Guardia di Finanza del 19 dicembre 2003, l’Ufficio aveva applicato la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441/1997 per merci non risultanti dalle rimanenze di magazzino. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava omessa pronuncia sulla necessità della documentazione qualificata prevista per provare la trasformazione dei beni; con i restanti quattro motivi contestava la distinzione tra reimpiego nella produzione e trasformazione, l’idoneità delle schede contabili a provare il riutilizzo degli scarti rigenerati e la rilevanza della mancata verifica fisica del magazzino. La società aveva inoltre eccepito il giudicato esterno di una decisione relativa al 2001.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno: l’accertamento del 2001 riguardava consistenze di magazzino, presupposti di fatto autonomi e mutevoli, e non vincolava per il 2003. Ha rigettato il primo motivo perché l’appello della società investiva l’intera questione del rigenerato e la CTR aveva sostanzialmente deciso anche sulla prova del suo impiego. Ha rigettato congiuntamente gli altri motivi: il reimpiego di beni nella produzione non equivale necessariamente alla loro trasformazione in prodotti diversi; quando i beni sono impiegati nella produzione, la presunzione di cessione può essere superata con qualsiasi elemento di prova, mentre la prova documentale qualificata è richiesta per distruzione o trasformazione. Nel caso concreto le schede mensili documentavano il riutilizzo degli scarti rigenerati in altre lavorazioni e l’Ufficio non aveva fornito elementi contrari, anche mediante verifica fisica. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 7.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 1
ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 2 la presunzione di cessione dei beni "che non si trovano nei luoghi in cui contribuente svolge le proprie operazioni", prevista dal comma 1, "non opera se è dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi (...)".
La presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nei luoghi dell’attività può essere superata dimostrando, tra l’altro, che essi sono stati impiegati nella produzione. Per tale ipotesi la prova può essere fornita con qualsiasi elemento idoneo, e non soltanto con la documentazione qualificata prevista per distruzione o trasformazione.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 2, comma 4
L'art. 2, comma 4 del decreto cit. a sua volta dispone che la "distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo o di più modesto valore" va provata, ai fini della non operatività della presunzione di cessione (art. 2, comma 1), esclusivamente con i documenti elencati dalla stessa norma.
La prova documentale tassativa prevista da questa disposizione riguarda la distruzione e la trasformazione dei beni in beni di altro tipo o di minor valore. Non si estende automaticamente al semplice impiego dei beni come fattori della produzione.
Codice di procedura civile, art. 112
Ed invero, il giudice di appello - come meglio si dirà in prosieguo - sebbene non abbia espressamente richiamato il disposto del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, comma 4, ha, in realtà, escluso l'operatività della presunzione di cessione del rigenerato derivante dagli scarti delle singole lavorazioni, prevista dall'art. 1 del decreto cit., comma 1 proprio sulla base del mancato riscontro di un'attività di trasformazione del bene, che ha ritenuto, invece, riutilizzato in altre lavorazioni.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza richiamare espressamente la disposizione o rispondere separatamente a ogni argomento, risolve in sostanza la questione devoluta al giudice.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dall’Agenzia: violazione di legge, nullità processuale per omessa pronuncia e vizi della motivazione. La Corte ha respinto le censure proposte sotto tali profili.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese processuali; nella controversia l’Agenzia, risultata soccombente in Cassazione, è stata condannata a pagare le spese liquidate in dispositivo.
Massime di principio
- Il giudicato tributario relativo a un’annualità non si estende automaticamente agli anni successivi: può vincolare solo sugli elementi giuridici tendenzialmente permanenti, non su fatti che possono cambiare da un periodo d’imposta all’altro, come le consistenze di magazzino.
- Per escludere la presunzione di cessione occorre distinguere il semplice impiego del bene nella produzione dalla sua trasformazione in un bene diverso o di minor valore. Il primo può essere provato liberamente; la seconda, così come la distruzione, richiede la documentazione qualificata prescritta dalla legge.
- Le scritture contabili possono costituire prova sufficiente del riutilizzo produttivo dei beni, se sono coerenti e non risultano contrastate da elementi concreti dell’Amministrazione. La mancata ispezione fisica del magazzino non rende da sola invalida l’accertamento, ma l’Amministrazione può contestare la prova contabile con riscontri contrari.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice affronta sostanzialmente la questione devoluta, anche se non cita espressamente la norma applicabile o non tratta separatamente ciascun argomento.
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