Sentenza del 25/03/2015 n. 5940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, notificato alla società per l’omesso invio del modello CVS. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia aveva confermato l’annullamento dell’avviso, ritenendo che il termine del 28 febbraio 2003, stabilito per la comunicazione, violasse l’art. 3 della legge n. 212/2000, poiché non lasciava almeno sessanta giorni dall’adozione del provvedimento attuativo. L’Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione dell’art. 62 della legge n. 289/2002 e dell’art. 3 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa a un’altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il mancato invio del modello entro il 28 febbraio 2003 comporta la decadenza dal beneficio: la scadenza era conoscibile dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del decreto-legge n. 253/2002, e il termine legale non può essere modificato da una diversa previsione amministrativa.
Norme richiamate
Art. 62, comma 1, lett. e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
l'inosservanza del termine - inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), - entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio
Il termine per comunicare i dati degli investimenti era fissato al 28 febbraio 2003; il suo mancato rispetto determina la decadenza dal credito d’imposta.
Art. 3, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, dei termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l'interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa
La regola dei sessanta giorni non impedisce la decadenza quando la scadenza dell’adempimento era già oggettivamente conoscibile dalla pubblicazione della norma di legge. Un provvedimento amministrativo non può modificare il termine fissato dalla legge.
Art. 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
La disposizione disciplina il credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Per i beneficiari soggetti all’obbligo di comunicazione, il mancato invio dei dati entro il termine legale comporta la perdita del beneficio.
Massime di principio
- Quando la legge fissa un termine per un adempimento tributario, il contribuente non può invocare un termine amministrativo successivo o una diversa tempistica fissata dall’amministrazione per superare la scadenza legale.
- La tutela prevista dalla regola dei sessanta giorni dello Statuto del contribuente non esclude la decadenza se l’obbligo e la relativa scadenza erano già oggettivamente conoscibili dalla pubblicazione della norma di legge.
- Se la legge collega espressamente il mancato invio di una comunicazione entro una data alla decadenza da un’agevolazione fiscale, l’omissione può comportare la perdita del beneficio, anche se la comunicazione serve alla ricognizione dei dati sugli investimenti.
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