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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una cartella per ILOR e imposta patrimoniale relative al 1993, iscritte a ruolo nel 2000 e asseritamente notificate nel 2001. La C.T.P. di Roma ne aveva disposto l’annullamento e la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 5 dicembre 2007, aveva respinto l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento per tardività della notifica. L’Agenzia contestava che la decadenza fosse stata rilevata sulla base di eccezioni nuove e non ritualmente proposte. La contribuente, con ricorso incidentale, eccepiva che l’appello dell’Ufficio era tardivo rispetto al termine lungo di un anno e 46 giorni e che mancava la necessaria autorizzazione per proporlo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale: l’appello dell’Agenzia era stato notificato oltre il termine lungo di un anno e 46 giorni, come riconosciuto dalla stessa Agenzia in udienza. Ha quindi cassato e dichiarato nulla la sentenza della C.T.R. Il secondo motivo incidentale, relativo all’autorizzazione, è rimasto assorbito; il ricorso principale dell’Agenzia, pur fondato in astratto quanto alla rilevabilità e alla tardiva proposizione della decadenza, è rimasto assorbito dall’accoglimento del ricorso incidentale. Spese del giudizio di legittimità e del grado d’appello integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    E tuttavia, la piena valutazione dell'atto di appello, con sua reiezione, evidenzia comunque una pronuncia implicita, per quanto negativa, sulla preliminare decorrenza dei termini, quale sollevata dalla società, ma appunto erroneamente non apprezzata - come doveva essere - come questione pregiudiziale, ciò giustificando la fondatezza del corrispondente motivo, alla luce dell'ammissione - in udienza avanti a questa Corte e da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha dichiarato di non resistervi - della effettiva tardività dell'appello stesso, notificato oltre il termine di un anno e 46 giorni, ratione temporis vigente, per l'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., ed ora non oggetto di contestazione.

    Il rispetto del termine lungo di impugnazione è questione preliminare di ammissibilità. Nel caso concreto l’appello dell’Ufficio, notificato oltre il termine allora vigente di un anno e 46 giorni, era tardivo.

  • Art. 57, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    E parimenti, ai sensi dell'art. 2969 c.c., detta decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, con l'ulteriore conseguenza che, il D.Lgs. 31 dicembre 12992, n. 546, ex art. 57, comma 2, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado di appello (Cass. 22015/2004).

    La decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo, essendo eccezione in senso proprio, non è rilevabile d’ufficio né può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Art. 2969 c.c.

    E parimenti, ai sensi dell'art. 2969 c.c., detta decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, con l'ulteriore conseguenza che, il D.Lgs. 31 dicembre 12992, n. 546, ex art. 57, comma 2, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado di appello (Cass. 22015/2004).

    La decadenza in questione non è rilevabile d’ufficio: spetta alla parte interessata farla valere ritualmente e tempestivamente.

  • Art. 112 c.p.c.

    È richiamato dall’Agenzia per denunciare una decisione oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate; la Corte non ha esaminato autonomamente la censura, perché il ricorso principale è rimasto assorbito.

  • Artt. 1 e 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati dall’Agenzia a fondamento della censura processuale relativa alla decisione della C.T.R.; il ricorso principale è stato assorbito e la Corte non ha deciso nel merito tali censure.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973

    È indicato dall’Agenzia come riferimento per il diverso termine di notifica della cartella, ma la Corte non ha deciso nel merito la relativa questione, poiché il ricorso principale è rimasto assorbito.

  • Art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla contribuente in relazione al termine lungo per l’impugnazione; la decisione accoglie il motivo incidentale per la tardività dell’appello, facendo riferimento anche all’art. 327 c.p.c.

  • Art. 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla contribuente per contestare la mancata verifica dell’autorizzazione necessaria all’appello dell’Ufficio. La Corte ha dichiarato assorbito il relativo motivo e non ne ha stabilito la fondatezza.

Massime di principio

  • La decadenza dal potere impositivo è un’eccezione in senso proprio: il contribuente deve dedurla tempestivamente e in modo rituale; il giudice non può rilevarla d’ufficio.
  • Una nuova eccezione di decadenza non può essere proposta per la prima volta in appello. Inoltre, una diversa decadenza fondata su un termine o presupposto normativo differente non coincide necessariamente con quella già dedotta in primo grado.
  • La tempestività dell’impugnazione è una questione preliminare: se l’appello è tardivo, la sentenza di secondo grado può essere cassata senza necessità di decidere le contestazioni di merito rimaste assorbite.
  • Quando la parte interessata ammette in giudizio la tardività dell’impugnazione e non vi resiste, tale circostanza può fondare l’accoglimento della relativa eccezione.

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