Sentenza del 25/03/2015 n. 5943 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che aveva confermato l’annullamento della cartella di pagamento notificata a R.C. L’unico motivo denunciava la violazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, in combinato disposto con l’art. 1, comma 5-ter, del D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005, sostenendo la tempestività della notificazione. In appello, tuttavia, i rilievi dell’Ufficio sulla tempestività erano stati giudicati eccezioni nuove, vietate dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per difetto di interesse: la CTR aveva dichiarato inammissibili i motivi d’appello dell’Ufficio, così esaurendo il proprio potere di giudicare sul merito; il successivo esame della tempestività era quindi svolto ad abundantiam e la sua contestazione non poteva incidere sulla decisione. È rimasto fermo l’annullamento della cartella per tardività della notifica, già disposto in primo grado e confermato in appello. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La CTR ha ritenuto che i rilievi dell’Ufficio sulla tempestività della notifica fossero eccezioni nuove, proposte per la prima volta in appello e quindi inammissibili. Questa statuizione ha determinato la formazione del giudicato interno sulla tardività della notifica.
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
L’Agenzia lo ha invocato a sostegno della tempestività della notificazione della cartella, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, perché il ricorso era inammissibile.
Art. 1, comma 5-ter, del D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005
L’Agenzia lo ha richiamato in combinato disposto con l’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 per sostenere la tempestività della notifica. La Corte non ha deciso la questione sostanziale, essendo inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Se il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo di gravame e poi ne esamina comunque il merito, quest’ultima valutazione è ad abundantiam: impugnare soltanto le conclusioni sul merito non è utile e il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- Nel processo tributario, le eccezioni nuove proposte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992; una volta consolidata tale statuizione, il merito delle eccezioni non viene rimesso in discussione contestando valutazioni svolte solo in via aggiuntiva.
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