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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22710/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti, trasferiti dal Servizio Centrale di Segreteria CIPE, struttura incardinata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica, avevano svolto incarichi dirigenziali fino alla cessazione del rapporto. Essi chiedevano il riconoscimento di differenze retributive per retribuzione di posizione quota variabile e retribuzione di risultato, sostenendo che dovesse applicarsi il CCNL del personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio, richiamato dal contratto individuale, con conseguente condanna al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati, alla regolarizzazione contributiva e al versamento delle differenze sul TFR. In appello la domanda era stata respinta sul presupposto che la disciplina speciale dell'art. 1, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 181/2006, conv. in l. n. 233/2006, prevalesse sulla normativa generale del d.lgs. n. 165/2001 e consentisse, nella fase di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, di mantenere separato il personale trasferito e di escludere l'applicazione del CCNL di comparto. Con il ricorso per cassazione i dipendenti deducevano: nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. o, in subordine, dell'art. 434 c.p.c.; omessa pronuncia in relazione alla portata solo transitoria della disciplina speciale e al DPCM 31.1.2007; erronea interpretazione della normativa speciale in rapporto agli artt. 3, 36, 81 e 97 Cost.; violazione delle norme del d.lgs. n. 165/2001 e del CCNL sull'assetto retributivo della dirigenza; travisamento della censura circa la spettanza degli emolumenti accessori in relazione alle funzioni svolte; nonché carenza di allegazioni sul fondo e sul numero dei dirigenti da remunerare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello era coerente con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11677/2022: i commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181/2006 non prevedono meccanismi di compensazione per coprire l'eventuale maggiore spesa da revisione dei trattamenti economici conseguente al riordino delle funzioni, ma escludono tale revisione, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza per un periodo ragionevolmente limitato, necessario a riorganizzare le funzioni e reperire le risorse. In tale quadro, sono state respinte sia le doglianze sulla pretesa limitazione alla sola fase transitoria, sia quelle che riproponevano l'applicazione del diverso CCNL di destinazione, sia la censura relativa al trattamento accessorio, sia quella sul fondo di destinazione delle risorse, considerata comunque irrilevante o resa ad abundantiam. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro di nullità per asserita contraddittorietà della motivazione, censura ritenuta infondata.

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato in subordine per dedurre nullità della sentenza d'appello, ma la censura è stata respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione era stata implicitamente disattesa.

  • art. 1, commi 2, 10, 23, 25 e 25-bis, d.l. n. 181/2006

    Letti come disciplina speciale del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio; per i dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza per un periodo limitato, escludendo revisione dei trattamenti economici in atto.

  • art. 3, comma 2, Cost.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la disparità di trattamento; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina speciale.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato a sostegno della pretesa retributiva; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di contestare la disciplina speciale; non ritenuto idoneo a sovvertire l'esito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la specialità del regime; la Corte ha confermato la legittimità della disciplina speciale.

  • d.lgs. n. 165/2001

    Normativa generale sul pubblico impiego, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale del d.l. n. 181/2006 nel caso di specie.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione al trattamento economico della dirigenza; la censura è stata respinta perché incompatibile con la disciplina speciale applicabile.

  • artt. 54, 55, 57 e 58 CCNL area VIII dirigenza Presidenza del Consiglio 13.4.2006

    Invocati per sostenere la spettanza delle voci retributive accessorie; la Corte ha escluso che potessero prevalere sulla disciplina speciale.

  • artt. 28, 29, 31 e 32 CCNL area VIII 4.10.2010

    Richiamati per il medesimo fine retributivo; la censura è stata ritenuta irrilevante/infondata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle allegazioni sul fondo e sul numero dei dirigenti; la censura è stata considerata irrilevante.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per lamentare un'erronea valutazione delle allegazioni; non ha inciso sull'esito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell'onere della prova sulle risorse del fondo e sul numero dei beneficiari; la censura è stata ritenuta irrilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel riordino delle funzioni di una amministrazione, una disciplina speciale successiva può prevalere sulla disciplina generale del pubblico impiego e regolare in modo autonomo il trattamento economico del personale trasferito.
  • Se la norma speciale stabilisce la prosecuzione temporanea della contrattazione del comparto di provenienza per i dipendenti trasferiti, non è consentito applicare immediatamente il diverso CCNL dell'amministrazione di destinazione per ottenere trattamenti economici più favorevoli.
  • La previsione di un regime transitorio volto a separare il personale trasferito da quello già in organico e a contenere l'impatto finanziario esclude che il trattamento economico possa essere automaticamente rinegoziato in peius o in melius fino al completamento della riorganizzazione.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sollevata in appello sia stata implicitamente rigettata dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che presuppongono un diverso assetto normativo o contrattuale rispetto a quello qualificato come speciale dalla Corte sono destinate a cadere se l'interpretazione della norma speciale risulta conforme al diritto vivente richiamato dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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