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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22693/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore di ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista per l’esposizione ultradecennale ad amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con conseguente riliquidazione della pensione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello, su impugnazione dell’ente previdenziale, ha riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto alla riliquidazione/rivalutazione. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione: ha denunciato, in sintesi, ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente o incomprensibile, violazione delle regole processuali sull’eccezione di prescrizione e sul contraddittorio, errata individuazione del dies a quo della prescrizione, errata distribuzione dell’onere della prova e mancata ammissione di mezzi istruttori; ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina che considera estinto l’intero diritto al beneficio in caso di mancata tempestiva istanza. L’ente previdenziale ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi otto motivi osservando, da un lato, che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sia allegato il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare e che l’esatta individuazione del termine o del dies a quo è questione di diritto non vincolata alle allegazioni di parte; dall’altro, che la corte territoriale aveva accertato in fatto la consapevolezza dell’esposizione all’amianto alla data della domanda amministrativa all’INAIL del 24.12.2002, accertamento non utilmente scalfito in sede di legittimità. Ha inoltre confermato il consolidato orientamento secondo cui il beneficio contributivo per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione, è azionabile anche prima del pensionamento e, se prescritto, si estingue integralmente e non solo con riferimento ai singoli ratei. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257

    La rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto configura un beneficio autonomo rispetto alla pensione; la sua prescrizione può estinguere l’intero diritto al beneficio, non solo i singoli ratei.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ha individuato tale momento nella consapevolezza dell’esposizione all’amianto.

  • art. 2946 c.c.

    È stata richiamata quale norma sulla prescrizione ordinaria applicata al diritto al beneficio contributivo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali e della questione di legittimità costituzionale, ma non ritenuto fondante l’accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione a nullità della sentenza e garanzie del giusto processo, ma le censure sono state respinte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che il giudice di merito fosse vincolato all’esatta indicazione del dies a quo fornita dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all’onere di contestazione dei fatti documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse deciso sulla base di documentazione ritualmente acquisita.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della motivazione; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità richiamate per articolare le doglianze, tutte disattese nei limiti dedotti.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto del ricorso introduttivo del giudizio del lavoro e, nel motivo, del perimetro delle difese dell’Inps.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l’eccezione di prescrizione e il suo contenuto dovessero essere delimitati dalle difese dell’ente.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per censurare il preteso superamento dei limiti dell’appello nel rito del lavoro.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato per lamentare la mancata sottoposizione al contraddittorio del criterio di decorrenza della prescrizione; la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha escluso che l’ente dovesse provare la consapevolezza dell’esposizione secondo la tesi del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevolezza della disciplina, ma la questione non è stata accolta.

  • art. 32 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale, senza accoglimento.

  • art. 38 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale, senza accoglimento.

Massime di principio

  • L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare; l’esatta individuazione del termine applicabile e del dies a quo è questione di diritto rimessa al giudice, non vincolata alle sole indicazioni della parte.
  • Nel giudizio sul beneficio contributivo per esposizione ad amianto, il momento iniziale della prescrizione coincide con la consapevolezza da parte del lavoratore dell’esposizione stessa, accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
  • Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione: la sua prescrizione incide sull’intero beneficio e non soltanto sui singoli ratei della prestazione pensionistica.
  • La deduzione di ultrapetizione o di violazione del contraddittorio non è fondata se il giudice di merito si limita a riqualificare giuridicamente i fatti già acquisiti e documentati, senza introdurre un thema decidendum del tutto estraneo al perimetro della controversia.
  • Le censure di legittimità che contestano la ricostruzione del fatto devono indicare specificamente il fatto decisivo asseritamente omesso; la mera riproposizione di una diversa lettura delle prove non è sufficiente per ottenere la cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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