Cassazione Civile, Ordinanza n. 22692/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, poi pensionato, volta a ottenere il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista per l’esposizione ultradecennale ad amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con conseguente riliquidazione della pensione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione dell’ente previdenziale, ha ritenuto prescritto il diritto alla riliquidazione, qualificando la rivalutazione contributiva come diritto autonomo rispetto alla pensione e facendo decorrere la prescrizione dal momento in cui il lavoratore aveva avuto consapevolezza dell’esposizione, individuata nella data della prima domanda amministrativa all’INAIL. Il ricorrente ha proposto nove motivi: ha censurato, in sintesi, la supposta ultrapetizione e la mutazione dell’eccezione di prescrizione rispetto a quanto dedotto in appello dall’ente; l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale e su specifiche difese; l’omesso esame di fatti decisivi; la motivazione asseritamente nulla o incomprensibile; la violazione delle norme sul contraddittorio e sull’onere della prova; la mancata ammissione di prove testimoniali; infine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, nella parte in cui la prescrizione estingue l’intero beneficio e non solo i singoli ratei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi otto motivi, osservando che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sia allegato il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare, senza che vincoli il giudice l’esatta individuazione del dies a quo indicata dalla parte; il giudice può dunque individuare autonomamente il momento iniziale della prescrizione sulla base degli atti e della documentazione acquisita, se non specificamente contestati. Ha inoltre confermato il principio per cui la prescrizione del beneficio contributivo per esposizione ad amianto decorre dal momento in cui il lavoratore ha consapevolezza dell’esposizione, e ha ritenuto che nella specie tale consapevolezza fosse stata accertata in fatto dalla corte territoriale sulla base della domanda amministrativa del 24 agosto 2001. Il nono motivo è stato respinto perché la questione di costituzionalità era già stata affrontata in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità, che considera il beneficio autonomo rispetto al diritto a pensione e, perciò, legittima la prescrizione che estingue l’intero beneficio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
prevede un beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto; la Corte ne ribadisce l’autonomia rispetto al diritto alla pensione e l’assoggettamento a prescrizione estintiva dell’intero beneficio.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul contraddittorio e sulla difesa; non è accolto dalla Corte.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di nullità e motivazione; non conduce all’accoglimento del ricorso.
invocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata violazione rilevante.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte non ravvisa nullità.
indicata come norma del ricorso per cassazione nei vari motivi; la Corte qualifica le censure come infondate o inammissibili nei limiti dedotti.
richiamato per sostenere il vincolo ai motivi di appello nel rito del lavoro; la Corte afferma che il giudice non è vincolato all’esatta indicazione del dies a quo proposta dalla parte.
richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte collega tale momento alla consapevolezza dell’esposizione all’amianto.
richiamato quale termine ordinario di prescrizione applicato alla pretesa di rivalutazione contributiva.
invocato in relazione all’assetto delle domande e difese nel rito del lavoro; non è ritenuto violato.
invocato in relazione alla specificità delle difese dell’ente; la Corte esclude che l’eccezione di prescrizione sia stata immutata in modo rilevante.
richiamato per denunciare mancato contraddittorio sul criterio di decorrenza; la censura è respinta.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei fatti; la Corte non ravvisa violazione.
invocato per censurare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte conferma il giudizio di merito.
richiamato per sostenere un diverso riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di eccezione di prescrizione, è sufficiente che la parte alleghi il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare; l’esatta individuazione del termine applicabile o del dies a quo è questione di diritto rimessa al giudice, che non è vincolato dalla qualificazione proposta dalla parte.
- Quando il diritto fatto valere è un beneficio previdenziale autonomo e aggiuntivo rispetto alla pensione, la prescrizione può estinguere l’intero beneficio e non soltanto i singoli ratei della prestazione pensionistica.
- Per il beneficio contributivo correlato all’esposizione ad amianto, la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell’esposizione, non necessariamente dalla data di pensionamento o da quella di assunzione.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione del contraddittorio non può essere accolta se il giudice di merito si limita a riqualificare giuridicamente i fatti allegati e documentati, senza introdurre un fatto storico nuovo non discusso tra le parti.
- In cassazione, la contestazione della ricostruzione fattuale della decorrenza della prescrizione è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non potendosi trasformare in una richiesta di nuova valutazione del merito.
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