Cassazione Civile, Ordinanza n. 22688/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale di un soggetto per il periodo 1.9.1981-30.11.1988, in relazione a un asserito rapporto di lavoro di fatto alle dipendenze di un ente locale. La domanda era stata proposta nei confronti dell'INPS e del Comune di Conversano; nei gradi di merito era stata respinta. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza n. 6916/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello per una pluralità di ragioni, tra cui: interpretazione della domanda come non diretta alla regolarizzazione nei confronti del datore di lavoro ma rivolta solo all'INPS; impossibilità di ottenere dall'INPS la regolarizzazione della posizione contributiva, potendo semmai chiedersi la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 e il risarcimento ex art. 2116 c.c.; promiscuità e affastellamento dei motivi; mancata localizzazione di atti e documenti; inammissibilità delle censure di merito sulle valutazioni istruttorie. Con il ricorso per revocazione il ricorrente ha dedotto errore di fatto della precedente ordinanza, sostenendo che la Corte avrebbe ignorato il giudicato interno formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Bari n. 835/2005 quanto all'oggetto della domanda, avrebbe erroneamente percepito fatti processuali e probatori, avrebbe sbagliato nel ritenere non localizzati gli atti e nel qualificare come di giudizio, e non di fatto, le doglianze; con un secondo motivo ha invocato la violazione dei diritti fondamentali EDU per mancato esame rigoroso degli elementi probatori. L'INPS ha resistito chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i presunti errori dedotti non fossero errori di fatto decisivi, ma, in prevalenza, errori di giudizio o censure di merito. In particolare, l'eventuale errore sugli antefatti processuali era irrilevante perché la precedente ordinanza aveva correttamente compreso contenuto e decisum della sentenza d'appello; l'eventuale errore sulla localizzazione degli atti era comunque non decisivo, essendo la precedente decisione sorretta anche da un'autonoma ratio di inammissibilità, ossia la promiscuità dei motivi; le doglianze sulla mancata considerazione delle prove, sulla qualificazione delle somme percepite e sulla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. miravano in realtà a contestare valutazioni di merito. Anche il richiamo ai diritti fondamentali EDU è stato ritenuto inammissibile perché non vi era una sentenza della Corte EDU rilevante ai fini dell'art. 391-quater c.p.c. e, comunque, la censura investiva solo la valutazione degli elementi istruttori. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio e, per quanto emerge dal dispositivo riportato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come rimedio ottenibile dall'assicurato in caso di omissione contributiva, insieme al risarcimento ex art. 2116 c.c., non già come azione di regolarizzazione contro l'INPS
richiamato quale base per il risarcimento conseguente all'omesso versamento contributivo
richiamato come parametro del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di produrre, a pena di improcedibilità, gli atti processuali e documenti su cui il ricorso si fonda
richiamato nel senso che la sua violazione ricorre se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite
richiamato per affermare la legittimità della valutazione comparativa delle prove da parte del giudice
richiamato per escludere la revocazione fondata su una decisione della Corte EDU, mancando nel caso una pronuncia europea che dichiari la sentenza contraria alla Convenzione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 26769 del 2018
citato come precedente in tema di distinzione tra violazione dell'art. 115 c.p.c. e valutazione delle prove
Cass. n. 4678 del 2022
richiamata per il principio secondo cui l'errore revocatorio è rilevante solo se essenziale e decisivo e non quando la decisione è sorretta da altra ratio non incisa dall'errore
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore è percettivo, essenziale e decisivo, cioè idoneo da solo a sorreggere la decisione; non è utilizzabile per contestare valutazioni, qualificazioni giuridiche o apprezzamenti probatori.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, l'eventuale errore che colpisca una sola di esse non giustifica la revocazione quando l'altra ratio resta intatta e sufficiente a mantenere il decisum.
- La censura sulla mancata localizzazione degli atti o dei documenti è inammissibile se, in concreto, si traduce in una contestazione di giudizio sulla sufficienza della indicazione fornita nel ricorso e non in un vero errore percettivo del giudice.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la critica alla valutazione delle prove: sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce maggior forza convincente ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri.
- Nel contenzioso contributivo, l'assicurato non può ottenere dall'INPS una generica regolarizzazione della posizione contributiva per omissioni del datore di lavoro, dovendo eventualmente attivare i rimedi specificamente previsti dall'ordinamento, come la rendita vitalizia e il risarcimento del danno.
- Il richiamo alla violazione della Convenzione EDU non consente di trasformare in revocazione un'inammissibile censura di merito, se manca una pronuncia della Corte EDU che abbia dichiarato la sentenza nazionale contraria alla Convenzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22680/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22690/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22692/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22693/2024 del 12/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22694/2024 del 12/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →