Cassazione Civile, Ordinanza n. 22690/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva presentato all’INPS domanda amministrativa per ottenere i benefici previdenziali correlati a un periodo lavorativo di esposizione all’amianto superiore a dieci anni, chiedendo la rivalutazione contributiva. La domanda era stata respinta dall’ente; il lavoratore aveva poi proposto ricorso amministrativo contro il diniego, sul quale l’INPS non si era pronunciato. Successivamente aveva introdotto il giudizio ordinario, ma il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, ritenendo che il termine decorresse dopo 90 giorni dal ricorso amministrativo e fosse quindi spirato prima del deposito del ricorso giudiziario. La corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge, in particolare dell’art. 115 c.p.c. in combinato con gli artt. 437, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato il rigetto amministrativo del 28.3.2011 e la sua comunicazione, mentre il ricorso amministrativo sarebbe stato presentato prima del rigetto; da ciò avrebbe dovuto discendere, a suo dire, che il termine di decadenza non era decorso e che l’azione giudiziaria del 30.12.2014 era tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non attaccasse realmente una violazione di legge, ma si risolvesse in un mero dissenso rispetto all’accertamento di fatto compiuto dalla corte d’appello in regime di doppia conforme: esistenza del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa e sua comunicazione, desunte sia dalla documentazione prodotta dall’INPS sia dalla stessa proposizione del ricorso amministrativo avverso il diniego. Sul piano giuridico, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il provvedimento amministrativo è stato impugnato in sede amministrativa e l’amministrazione non si pronuncia, il termine dilatorio di 90 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo segna il dies a quo della decadenza triennale per l’azione giudiziaria; pertanto, nel caso concreto, il termine era iniziato il 20.7.2011 ed era scaduto il 20.7.2014, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato il 30.12.2014. Non è stata liquidata spesa processuale per il regime dell’art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
stabilisce la decadenza triennale dall’azione giudiziaria in materia previdenziale; nel caso concreto il termine decorreva, dopo il ricorso amministrativo non deciso, dal compimento del termine dilatorio di 90 giorni
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro un accertamento di fatto e quindi inammissibile
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 345, comma 3, c.p.c. nel tentativo di contestare l’accertamento di merito della corte territoriale
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 437, comma 2, c.p.c. nel tentativo di contestare l’accertamento di merito della corte territoriale
ha comportato la mancata liquidazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali, la decadenza dall’azione giudiziaria va calcolata secondo la disciplina speciale applicabile e, quando il provvedimento amministrativo sia impugnato senza definizione dell’ente, il termine triennale decorre dopo 90 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo non deciso o deciso tardivamente.
- La contestazione in cassazione che si limiti a dissentire dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme, non integra una valida censura di violazione di legge ed è inammissibile.
- La prova dell’esistenza e comunicazione del diniego amministrativo può essere desunta anche dalla stessa iniziativa di impugnazione amministrativa del provvedimento da parte dell’interessato.
- Se il ricorso giudiziale è proposto oltre il termine triennale decorrente dal dies a quo individuato secondo la disciplina previdenziale speciale, la domanda è tardiva e va dichiarata inammissibile.
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