Cassazione Civile, Ordinanza n. 22680/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata di rapporti formalmente intercorsi come collaborazioni a progetto con un ente pubblico regionale, svolti dall'ottobre 2009 al dicembre 2013, e per il conseguente pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la corte d'appello aveva confermato la subordinazione ma aveva limitato il riconoscimento economico all'ultimo rapporto, ritenendo che per i precedenti fosse maturata la decadenza di cui all'art. 32 della L. 183/2010. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 32 L. 183/2010, sostenendo che la corte territoriale avesse richiamato in modo generico una decadenza non specificata e comunque insussistente perché i rapporti erano cessati per naturale scadenza e non per recesso del committente; con il primo motivo ha richiamato l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. alle differenze retributive; con il terzo ha sostenuto l'unitarietà di fatto del rapporto, al fine di spostare la decorrenza del termine all'ultimo contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo non operante la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 nei rapporti di collaborazione autonoma cessati per naturale scadenza, in assenza di un recesso del committente. Ha ritenuto assorbiti il primo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché accerti anche sui rapporti precedenti se vi sia stato effettivo svolgimento in forme subordinate e, di conseguenza, la spettanza delle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126 c.c. La Corte ha inoltre dato atto della tardività del controricorso dell'ente resistente e dell'inammissibilità della successiva memoria difensiva, ma ciò è rimasto superato dall'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
È invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
La decadenza prevista dalla norma non si applica all'azione di accertamento della subordinazione quando un rapporto di collaborazione autonoma cessa per naturale scadenza, senza recesso del committente; si applica invece alle ipotesi tipizzate dalla disposizione, che nel caso non risultano integrate.
Il controricorso dell'ente è stato ritenuto tardivo rispetto al termine previsto dalla norma.
Le differenze retributive sono riconoscibili solo se il rapporto sia concretamente svolto in forme di lavoro subordinato; la norma viene in rilievo una volta esclusa l'applicabilità del regime decadenziale e accertata la subordinazione di fatto.
d. lgs. n. 276/2003, art. 1, co. 2
La sua inapplicabilità, richiamata dalla corte territoriale e condivisa in astratto dalla Cassazione, rileva nel senso che consente il riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126 c.c. solo previa verifica concreta della subordinazione.
È richiamato come disposizione anch'essa non applicabile al caso, con conseguente necessità di accertare in concreto lo svolgimento del rapporto in forma subordinata.
Massime di principio
- Quando un rapporto di collaborazione autonoma o a progetto si estingue per naturale scadenza del termine, l'azione diretta ad accertarne la subordinazione non è soggetta alla decadenza prevista dall'art. 32 L. 183/2010 per il recesso del committente, ma resta assoggettata ai termini ordinari di prescrizione.
- La decadenza speciale di cui all'art. 32 L. 183/2010 opera solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma e non può essere estesa in via analogica a situazioni nelle quali manchi un atto di recesso da contestare.
- Per riconoscere differenze retributive in un rapporto formalmente autonomo occorre accertare in concreto che la prestazione sia stata resa in forma subordinata; solo in presenza di tale accertamento possono venire in rilievo le conseguenze economiche connesse al lavoro dipendente.
- Se il giudice di merito ha erroneamente dichiarato una decadenza e per questo ha esaminato solo l'ultimo segmento del rapporto, la cassazione con rinvio è necessaria per riesaminare anche i rapporti precedenti non coperti da decadenza.
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