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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 per esposizione ultradecennale ad amianto, con conseguente applicazione della maggiorazione ai fini della pensione. La corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione dell’INPS, ritenendo prescritto il diritto alla riliquidazione della pensione in ragione del beneficio contributivo, qualificando tale diritto come autonomo rispetto al diritto alla pensione e reputandone definitiva la prescrizione decennale. Il ricorrente ha proposto nove motivi: ha denunciato, in sintesi, nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del contraddittorio, omesso esame di fatti decisivi, motivazione incomprensibile, violazione delle norme processuali sull’eccezione di prescrizione, violazione delle regole sull’onere della prova, erronea declaratoria di prescrizione nonostante l’appello incidentale condizionato volto a consentire prova dell’esposizione, e ha infine sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 in relazione al regime prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi otto motivi, osservando che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte allega il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare, senza che sia vincolante l’erronea indicazione del termine o del dies a quo; il giudice può quindi individuare autonomamente la decorrenza della prescrizione sulla base degli atti ritualmente acquisiti. Ha inoltre confermato che, per il beneficio contributivo da esposizione ad amianto, la prescrizione del diritto decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell’esposizione, e che nella specie la corte territoriale aveva accertato in fatto tale consapevolezza dalla domanda amministrativa del 28 giugno 2001. Quanto al nono motivo, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il beneficio della rivalutazione contributiva è autonomo rispetto al diritto alla pensione e la sua prescrizione estingue l’intero beneficio, non i soli ratei; ha quindi ritenuto manifestamente non accoglibile la questione di legittimità costituzionale, dando continuità all’indirizzo già affermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e, se non tempestivamente fatto valere, si prescrive integralmente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Base dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Base dei motivi di nullità della sentenza dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione si collega al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso, rileva la consapevolezza dell’esposizione.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato quale termine ordinario di prescrizione decennale del diritto al beneficio contributivo.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti dell’atto introduttivo e all’allegazione dei fatti posti a fondamento dell’eccezione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle difese del convenuto e alla formulazione dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il vincolo ai motivi di appello; la Corte ha escluso che ciò impedisse la diversa individuazione del dies a quo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre violazione del contraddittorio; la censura è stata respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’erronea valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’erronea valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere che l’onere della prova della decorrenza della prescrizione gravasse sull’INPS; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta motivazione apparente o incomprensibile; il motivo è stato rigettato.

  • art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della dedotta nullità della sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato anche quale parametro della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato anche quale parametro della dedotta violazione del giusto processo.

  • art. 3 Cost.

    Parametro della questione di legittimità costituzionale sollevata contro la disciplina che fa decorrere la prescrizione del beneficio con estinzione integrale del diritto.

  • art. 32 Cost.

    Parametro della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

  • art. 38 Cost.

    Parametro della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte allega il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare; l’eventuale errata indicazione del termine applicabile o del dies a quo non rende in sé invalida l’eccezione, perché la corretta individuazione del regime prescrizionale è questione di diritto rimessa al giudice.
  • Il giudice di merito può individuare autonomamente il momento iniziale della prescrizione sulla base degli atti acquisiti, anche se diverso da quello prospettato dalla parte, purché non introduca un fatto nuovo non ritualmente emergente dagli atti e non violi il contraddittorio.
  • Per il beneficio di rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell’esposizione, non necessariamente dal pensionamento o dalla sola maturazione del diritto alla pensione.
  • Il beneficio contributivo per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto al diritto alla pensione: la prescrizione del relativo diritto estingue integralmente il beneficio e non soltanto i singoli ratei della prestazione pensionistica maggiorata.
  • Le censure di vizio motivazionale o di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili o infondate se il ricorrente si limita a una contestazione apodittica, senza indicare specifici fatti storici decisivi realmente trascurati dal giudice di merito.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina prescrizionale del beneficio amianto non è accolta quando la Corte ritiene coerente la qualificazione del beneficio come autonoma agevolazione contributiva, distinta dalla prestazione pensionistica cui si collega.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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