Cassazione Civile, Ordinanza n. 01642/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal mancato accoglimento, nei gradi di merito, della domanda con cui il soggetto beneficiario di alcuni assegni non trasferibili chiedeva la condanna della banca al risarcimento/rifusione delle somme portate dai titoli, sostenendo che l’importo fosse stato illegittimamente accreditato su un conto corrente intestato alla compagna del padre del beneficiario stesso. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione della disciplina degli assegni non trasferibili, della normativa antiriciclaggio e dei principi sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, assumendo che l’assegno non trasferibile potesse essere accreditato solo sul conto del prenditore e non su un conto di terzi sulla base di una mera richiesta verbale; (2) violazione delle norme sul mandato, sulla rappresentanza e sulla disciplina del conto corrente, sostenendo che la delega a operare sul conto altrui non autorizzasse il versamento delle somme su quel conto quando il beneficiario non ne fosse intestatario; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità di una donazione indiretta derivante dall’accreditamento, per difetto di forma; (4) violazione delle norme sulla forma della donazione e sul rilievo officioso della nullità, per non avere il giudice rilevato d’ufficio tale nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che, nel caso concreto, non si era verificato un pagamento a soggetto diverso dal prenditore, ma un versamento disposto dallo stesso titolare degli assegni su un determinato conto corrente, sul quale egli aveva delega ad operare. In tale situazione la banca si era limitata a eseguire le istruzioni impartite dal legittimato alla riscossione, sicché non poteva dirsi violata la disciplina dell’assegno non trasferibile. Sono stati dichiarati inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché la questione della donazione indiretta e della sua nullità non era stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio e risultava estranea al thema decidendum, limitato alla responsabilità della banca per l’operazione di accredito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 legge assegni
"l’assegno bancario emesso con la clausola 'non trasferibile' non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente"
La clausola di non trasferibilità mira a trasformare il titolo in documento a legittimazione invariabile e a ridurre il rischio di cessioni o girate non consentite; l’accredito è legittimo se avviene su indicazione del prenditore, che resta il soggetto legittimato alla riscossione.
Richiamato insieme all’art. 43 legge assegni come parte della disciplina degli assegni non trasferibili e dei limiti al pagamento/accredito.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Richiamato nel secondo motivo in tema di mandato, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa.
Richiamato nel secondo motivo in tema di mandato, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa.
Richiamato nel secondo motivo in tema di rappresentanza, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa.
Richiamati nel secondo motivo in relazione al conto corrente bancario; la Corte ha escluso che la delega ad operare sul conto impedisse l’accredito su quel conto su istruzione del prenditore.
Richiamato nei motivi terzo e quarto in tema di forma della donazione; ritenuto non decisivo perché la questione era estranea al giudizio.
Richiamato per il rilievo officioso della nullità, ma la Corte ha escluso la rilevabilità d’ufficio di una nullità relativa a un atto non introdotto nel processo.
Richiamato nel terzo/quarto motivo; la Corte non ha ravvisato violazione, essendo la questione della donazione estranea al thema decidendum.
Richiamato nel terzo/quarto motivo; non incide sull’esito perché la domanda sulla donazione era nuova e fuori tema.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime dell’assegno non trasferibile, l’accredito delle somme è legittimo non solo quando avvenga sul conto intestato al prenditore, ma anche quando sia disposto dal prenditore medesimo su un conto diverso, purché la banca esegua una sua chiara istruzione e il pagamento resti riconducibile al soggetto legittimato.
- La banca non risponde per violazione della clausola di non trasferibilità quando l’operazione di accredito non costituisca pagamento a soggetto terzo, ma mera esecuzione dell’ordine impartito dal prenditore, che ha così esercitato il proprio diritto alla riscossione.
- In sede di cassazione, una questione nuova, non prospettata nei gradi di merito e estranea al thema decidendum, non può essere recuperata invocando la nullità dell’atto o il rilievo officioso ex art. 1421 c.c.; la nullità è rilevabile d’ufficio solo se l’atto è effettivamente dedotto in giudizio come oggetto della domanda o del fatto costitutivo.
- La delega ad operare su un conto corrente e la concreta istruzione del prenditore possono rilevare per qualificare l’operazione bancaria come legittima esecuzione di un ordine del titolare dei titoli, non come pagamento a un soggetto diverso dal prenditore.
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