Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25255/2026 del 12/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento di importo complessivo pari a 127.451,82 euro, emessa ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 per la riscossione di IVA, IRAP e addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute in esito a una sentenza della giustizia tributaria che aveva parzialmente accolto il ricorso contro un precedente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. I giudici di primo e secondo grado annullavano la cartella, ritenendo necessario un ulteriore atto prodromico contenente i criteri di ricalcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi, così da consentire al contribuente di verificare la correttezza della pretesa e di esercitare il diritto di difesa. L'amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. Sosteneva che la cartella indicava sia l'avviso di accertamento originario sia la sentenza che ne aveva rideterminato la pretesa, e che, trattandosi di riscossione fondata sull'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, non fosse necessario emettere un nuovo atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Ha ritenuto che il titolo della pretesa fosse costituito dalla sentenza della giustizia tributaria espressamente richiamata nella cartella, la quale aveva parzialmente accolto l'impugnazione dell'avviso di accertamento indicato nella stessa cartella. Di conseguenza, l'ufficio poteva rideterminare le imposte in conformità alla pronuncia giudiziale e iscrivere direttamente a ruolo le somme dovute ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, senza previa emissione di un ulteriore atto impositivo. Ai fini della motivazione della cartella era sufficiente che il contribuente fosse posto in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa, mediante il richiamo dell'atto originario e della sentenza di rideterminazione, così da poter contestare specificamente i calcoli sulla base del contenuto della pronuncia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    iscrizione a ruolo e riscossione dei tributi in pendenza del processo tributario

    Quando una sentenza tributaria ha parzialmente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento e rideterminato la pretesa, l'ufficio può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dovute in conformità alla pronuncia, senza emettere un ulteriore atto impositivo.

  • art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale parametro della denuncia di violazione, senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma nel principio decisorio.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale parametro della denuncia di violazione, senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma nel principio decisorio.

  • art. 7, comma 1, legge n. 212/2000

    La motivazione della cartella è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere il titolo della pretesa e la sua quantificazione, anche attraverso il richiamo all'avviso di accertamento e alla sentenza che ha rideterminato il dovuto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributaria parzialmente riforma o ridetermina la pretesa contenuta in un avviso di accertamento, la riscossione delle somme risultanti dalla pronuncia può avvenire direttamente mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, senza necessità di un nuovo atto impositivo.
  • La cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando richiama l'avviso di accertamento originario e la sentenza tributaria che ha rideterminato la pretesa, ponendo il contribuente in condizione di conoscere il titolo della pretesa, l'an e il quantum debeatur.
  • L'assenza, nella cartella, di un'autonoma esposizione analitica dei criteri di ricalcolo non impone di per sé l'emissione di un ulteriore atto prodromico, se il contribuente può ricostruire e contestare i calcoli sulla base dell'atto impositivo originario e della sentenza richiamata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.