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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25245/2026 del 12/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano chiesto al Ministero dell'interno i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in relazione all'uccisione, accertata come errore di persona, del loro congiunto, estraneo ad ambienti criminali. Il Ministero aveva respinto la domanda richiamando l'art. 2-quinquies, lett. b), del d.l. n. 151/2008, ma fondando il diniego sulla presenza di rapporti di parentela entro il quarto grado con soggetti gravati da precedenti penali. Il Tribunale aveva accolto l'impugnazione delle richiedenti; la Corte d'appello aveva riformato tale decisione, ritenendo non dimostrata la loro totale estraneità agli ambienti criminali anche in ragione delle parentele indicate. Le interessate avevano quindi proposto ricorso per cassazione. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 122/2024, che aveva dichiarato illegittimo l'automatismo ostativo fondato sulla mera parentela previsto dalla lett. a) dell'art. 2-quinquies, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato la lett. b), relativa alla totale estraneità dagli ambienti e rapporti delinquenziali. Contro tale ordinanza le ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse erroneamente percepito il contenuto della sentenza d'appello e che quest'ultima avesse in realtà applicato l'automatismo della lett. a). Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la precedente ordinanza avesse correttamente interpretato la motivazione d'appello e che le ricorrenti mirassero soltanto a ottenere un nuovo esame del merito. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità, ritenendo che la parentela fosse stata utilizzata come elemento indiziario nell'ambito della lett. b), non come automatismo della lett. a).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la precedente ordinanza avesse esaminato gli atti e ricostruito la ratio decidendi della sentenza d'appello, riconducendola alla lett. b) dell'art. 2-quinquies del d.l. n. 151/2008. Secondo la Corte, i rapporti di parentela erano stati considerati non come condizione ostativa automatica tipizzata dalla lett. a), ma come indizi sintomatici della possibile non totale estraneità delle richiedenti agli ambienti delinquenziali. La censura proposta non denunciava quindi una svista percettiva immediatamente rilevabile su un punto non controverso, bensì contestava l'interpretazione e la valutazione giuridica della motivazione della sentenza d'appello, prospettandone una lettura alternativa. Tale errore rientra nell'errore di giudizio e non nell'errore di fatto revocatorio. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, relativa a un punto non controverso e non oggetto di valutazione; non comprende la diversa interpretazione o valutazione giuridica degli atti.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 2-quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186

    lett. b): la provvidenza è concessa quando il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava

    La lett. b) individua il requisito della totale estraneità dagli ambienti e rapporti delinquenziali; i rapporti di parentela possono essere valutati, secondo la decisione, come elementi indiziari nel giudizio concreto sulla sussistenza di tale requisito, senza costituire automaticamente causa ostativa.

  • art. 2-quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186

    lett. a): il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti sottoposti o sottoponibili a procedimenti o misure indicate dalla norma, salvo prova dell'interruzione dei rapporti

    La Corte richiama la disposizione nella formulazione dichiarata costituzionalmente illegittima, caratterizzata da un automatismo ostativo fondato sulla mera parentela, distinto dalla valutazione indiziaria prevista dalla lett. b).

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti per ottenere, dopo la revocazione, la decisione nel merito; non trova applicazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • legge n. 302/1990

    Fonte dei benefici richiesti dalle ricorrenti in relazione all'uccisione del loro congiunto.

  • legge n. 407/1998

    Richiamata dalle ricorrenti tra le fonti dei benefici invocati.

  • legge n. 206/2004

    Richiamata dalle ricorrenti tra le fonti dei benefici invocati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, l'errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione dipenda da una svista percettiva immediatamente rilevabile, riguardante un punto non controverso e non sottoposto a valutazione, risultante dal mero confronto tra la decisione e gli atti.
  • È inammissibile il ricorso per revocazione che contesti la ricostruzione interpretativa o la qualificazione giuridica data dalla Corte di cassazione alla motivazione della sentenza impugnata, anche se tale interpretazione è ritenuta inesatta: si tratta di errore di giudizio e non di errore di fatto revocatorio.
  • Il riferimento ai rapporti di parentela può essere utilizzato, nell'ambito della verifica della totale estraneità del richiedente agli ambienti delinquenziali, come elemento indiziario concreto e non come automatismo ostativo fondato sulla mera parentela, purché la valutazione sia ricondotta alla fattispecie normativa che richiede l'accertamento della non estraneità.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva un automatismo fondato sulla parentela non impedisce, secondo la decisione, la valutazione della parentela quale indizio nell'accertamento concreto della totale estraneità agli ambienti criminali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRevocazione

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