Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25250/2026 del 12/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito della riforma di una precedente sentenza favorevole, l’amministrazione scolastica aveva ingiunto a tre persone fisiche la restituzione di somme percepite in sua esecuzione. Il giudizio di opposizione era stato definito in primo grado con la condanna alla restituzione a carico di uno solo degli interessati; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’impugnazione dei genitori per difetto di interesse e aveva rideterminato in euro 8.339,00 l’importo dovuto dal figlio, confermando nel resto la decisione. La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione, relativo ai poteri di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’ingiunzione, ritenendo la censura non autosufficiente, e aveva liquidato le spese considerando un valore della controversia pari a euro 16.600,00 circa. Contro tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., articolando due motivi. Con il primo hanno denunciato un errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse erroneamente supposto inesistente la contestazione dei poteri di firma e non avesse considerato i richiami, contenuti nel ricorso originario, alle deduzioni svolte nei precedenti gradi di giudizio. Hanno inoltre contestato la valutazione della Corte circa la mancata indicazione del luogo processuale della deduzione e il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza d’appello, sostenendo che tali rilievi avessero natura di falsa percezione e non di valutazione giuridica. Con il secondo motivo hanno denunciato un errore di fatto nella determinazione del valore della controversia e nella conseguente liquidazione delle spese, assumendo che il valore dovesse essere pari a euro 8.339,00 e non all’importo originariamente ingiunto. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che entrambe le censure investissero valutazioni giuridiche e non sviste percettive immediatamente rilevabili dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la precedente ordinanza non aveva negato l’esistenza materiale della contestazione, ma aveva interpretato e valutato il contenuto del ricorso per cassazione, ritenendo il motivo non autosufficiente perché privo dell’indicazione del luogo processuale della deduzione e del confronto con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Tale giudizio integra una valutazione giuridica sull’autosufficienza, specificità e pertinenza della censura, non una svista percettiva revocatoria. Anche il richiamo alla provenienza dell’atto dall’ufficio emittente costituiva un argomento subordinato, non riconducibile a un errore di fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l’eventuale erronea valutazione del valore della causa e la conseguente liquidazione delle spese possano costituire errore revocatorio, trattandosi di apprezzamenti giuridici e non di dati processuali immediatamente percepibili. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per i presupposti previsti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.; il rimedio è limitato agli errori di fatto revocatori e non consente il riesame delle valutazioni giuridiche.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio è configurabile soltanto in presenza di una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a un fatto non controverso e non oggetto di attività interpretativa o ricostruttiva.

  • art. 366 c.p.c.

    Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione impone una formulazione completa e specifica delle censure; il giudizio sul suo rispetto costituisce valutazione giuridica non sindacabile mediante revocazione.

  • art. 14 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del valore della causa, ma la Corte qualifica tale determinazione come apprezzamento giuridico estraneo all’errore revocatorio.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • d.lgs. 149/2022

    La riforma è richiamata come conferma del carattere eccezionale della revocazione per cassazione e della sua limitazione agli errori percettivi immediatamente rilevabili, senza estensione agli errori di giudizio.

Massime di principio

  • La revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione dipenda da una svista percettiva, immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti del giudizio di legittimità, relativa a un fatto non controverso e non sottoposto ad attività interpretativa o ricostruttiva.
  • Non integra errore revocatorio la contestazione del giudizio con cui la Corte di cassazione abbia valutato l’autosufficienza, la specificità o la pertinenza di un motivo di ricorso, compresa la mancata indicazione del luogo processuale della deduzione o il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un riesame dell’interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione, della ricostruzione delle risultanze processuali o del giudizio di inammissibilità già compiuto dalla Corte.
  • L’erronea determinazione del valore della controversia, quando incida sulla liquidazione delle spese processuali, costituisce un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio, poiché richiede un apprezzamento giuridico e non consiste nella percezione immediata di un dato processuale.
  • Anche un argomento subordinato inserito nella motivazione non può essere denunciato per revocazione come falsa percezione quando risulti da una valutazione complessiva delle censure e della loro decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.