Cassazione Civile, Ordinanza n. 25253/2026 del 12/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché IVA indebitamente detratta, oltre alle addizionali. Il recupero riguardava, tra l'altro, compensi a terzi, costi documentati da fatture ritenute generiche e spese per ristoranti e alberghi. I giudici tributari di merito hanno ritenuto non provata l'inerenza dei costi, rilevando che i contratti prodotti non avevano data certa, che le fatture non descrivevano con sufficiente precisione natura, quantità e qualità delle prestazioni e che la documentazione bancaria non consentiva di individuare con certezza le prestazioni ricevute. È stata inoltre valorizzata la circostanza che una società fornitrice aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, alcune delle quali risultavano contabilizzate dal contribuente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la fondatezza della ripresa fiscale gravasse sull'Amministrazione. Con il secondo ha denunciato la violazione delle medesime disposizioni, nonché degli artt. 2728 e 2729 c.c. e dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, contestando l'esistenza e la sufficienza delle presunzioni utilizzate e negando una presunzione legale di non inerenza dei costi. Con il terzo motivo ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o apodittica, in relazione alle norme sul contenuto della sentenza, alla Costituzione e all'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non ha modificato o aggravato il riparto dell'onere probatorio applicabile alla deducibilità dei costi. L'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate, ma, una volta formulata una contestazione sorretta da elementi quali la genericità delle fatture e l'assenza di una descrizione puntuale delle prestazioni, grava sul contribuente la prova dell'esistenza, natura, fatti giustificativi e concreta destinazione produttiva del costo. La Corte ha rilevato che tale prova non era stata fornita, poiché il contribuente si era limitato a riprodurre documentazione già ritenuta inidonea dai giudici di merito. È stato inoltre ritenuto che il nuovo comma 5-bis resti compatibile con le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la sentenza impugnata esponeva in modo chiaro e coerente il percorso logico seguito, indicando la genericità delle fatture e il mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'inerenza. Un'eventuale insufficienza della motivazione non era comunque deducibile nei termini prospettati in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.900,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento di euro 5.900,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. È stato altresì dichiarato dovuto, se spettante, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale"
La disposizione non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti; resta compatibile con le presunzioni legali della normativa tributaria sostanziale che pongono sul contribuente l'onere della prova contraria.
art. 2697 c.c.
La regola generale sull'onere della prova è applicata nel senso che, contestata dall'Amministrazione la deducibilità dei costi sulla base di elementi indiziari, il contribuente deve dimostrare i fatti costitutivi della deducibilità e dell'inerenza.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'attività imprenditoriale e non necessariamente come utilità quantitativa rispetto ai ricavi.
art. 2728 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione dell'esistenza di una presunzione legale di non inerenza; la Corte non accoglie la censura.
art. 2729 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici; la Corte ritiene comunque sufficiente il quadro contestativo fondato sulla genericità delle fatture e sulla carenza di descrizione delle prestazioni.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria non è nulla per motivazione apparente quando espone in modo chiaro e coerente gli elementi posti a fondamento della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante come nullità ricorre solo quando la motivazione sia materialmente mancante, apparente, insanabilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla motivazione; la Corte esclude la sussistenza del vizio denunciato.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è rispettato quando la decisione consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità della sentenza non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dell'adeguatezza o sufficienza della motivazione, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata rifiutata dal ricorrente ha comportato la condanna alle somme previste per responsabilità aggravata e per la condotta processuale sanzionata dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta rileva ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, la deducibilità di un costo presuppone la sua inerenza all'attività imprenditoriale, intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa e non come necessaria utilità, anche potenziale o indiretta, rispetto ai ricavi.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di costi sulla base di elementi concreti, quali la genericità delle fatture o l'assenza di una descrizione puntuale delle prestazioni, il contribuente deve provare l'esistenza e la natura della spesa, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione.
- L'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non modifica il riparto ordinario dell'onere probatorio né impedisce l'applicazione delle presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale, comprese quelle che pongono sul contribuente l'onere della prova contraria.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, con conseguente nullità, quando non renda percepibile il fondamento della decisione e costringa l'interprete a integrarla mediante congetture; non integra invece tale vizio la mera insufficienza o non analitica trattazione delle difese.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, quando il giudice abbia comunque indicato in modo chiaro e coerente le ragioni della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25245/2026 del 12/09/2026
- ordinanza_civile · 12 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25250/2026 del 12/09/2026
- ordinanza_civile · 12 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25251/2026 del 12/09/2026
- ordinanza_civile · 12 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25252/2026 del 12/09/2026
- ordinanza_civile · 12 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25254/2026 del 12/09/2026
- ordinanza_civile · 12 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25255/2026 del 12/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →