Cassazione Civile, Ordinanza n. 25252/2026 del 12/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e, con riferimento a una specifica cartella di pagamento, il suo annullamento da parte di una precedente pronuncia della Commissione tributaria provinciale. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. L'ente della riscossione proponeva appello limitatamente ai crediti derivanti da una diversa cartella di pagamento e da due avvisi di accertamento, depositando documentazione diretta a comprovare la notificazione di tali atti. Il giudice tributario di secondo grado rigettava l'appello ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta per la prima volta in appello, sulla base del nuovo testo dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023. L'ente della riscossione ricorreva per cassazione, con un unico motivo, denunciando la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo ratione temporis applicabile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Sosteneva che il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2022 e che, pertanto, il giudizio d'appello doveva essere regolato dalla previgente disciplina, che consentiva alle parti di produrre nuovi documenti senza la preclusione introdotta dalla novella del 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2022 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, le modifiche dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 introdotte dal d.lgs. n. 220/2023 si applicano ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo l'entrata in vigore della novella, non già ai giudizi di secondo grado iniziati dopo tale data. Poiché il processo di primo grado era anteriore al 5 gennaio 2024, trovava applicazione il previgente art. 58, comma 2, che faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. La documentazione relativa alla notificazione degli atti presupposti era quindi ammissibile e avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di secondo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis. Previgente comma 2: È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
La versione applicabile dipende dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado. Per i giudizi di primo grado instaurati prima dell'entrata in vigore della novella del 2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
La disposizione transitoria è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui collegava l'applicazione della nuova disciplina ai giudizi instaurati in secondo grado dopo l'entrata in vigore della novella, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso concernente la nullità della pronuncia per erronea applicazione della disciplina processuale sulla produzione documentale in appello.
Ha modificato l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 introducendo limiti alla produzione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello.
sentenza Corte costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025
L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
Ha individuato quale corretta regola transitoria quella riferita alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, evitando che la novella incida sulle facoltà processuali maturate sotto la disciplina previgente.
Massime di principio
- Le modifiche dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 introdotte dal d.lgs. n. 220/2023, in materia di nuove prove e documenti in appello, si applicano ai giudizi di appello il cui giudizio di primo grado sia stato instaurato dopo l'entrata in vigore della novella, non semplicemente a tutti gli appelli instaurati successivamente a tale data.
- Quando il giudizio di primo grado è stato instaurato sotto la vigenza del previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la parte conserva la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, compresa la documentazione relativa alla notificazione degli atti impugnati o dei relativi atti presupposti.
- Il giudice tributario d'appello deve esaminare la documentazione tempestivamente prodotta secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis e non può dichiararla inammissibile applicando retroattivamente la preclusione introdotta dalla novella del 2023.
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