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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25251/2026 del 12/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente, già dipendente dell’Ente Acquedotti Siciliani e in quiescenza dal 1° settembre 2015, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso di € 5.935,30, oltre interessi, per maggiori ritenute IRPEF applicate sull’indennità di buonuscita. A seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, aveva proposto ricorso, accolto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello. Prima della trattazione dell’appello, l’Amministrazione aveva notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia all’appello, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Il contribuente aveva accettato la rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese. Nonostante tali atti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva deciso il merito, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda del contribuente, con compensazione delle spese. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la rinuncia all’appello, notificata e depositata prima della trattazione, imponeva l’estinzione del giudizio e impediva al giudice di decidere il merito senza esaminare le richieste delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva comunicato alla controparte e depositato in giudizio la rinuncia all’appello ai sensi degli artt. 60 e 44 del d.lgs. n. 546/1992, chiedendo l’estinzione del giudizio, e che il contribuente aveva accettato la rinuncia, formulando una distinta richiesta in ordine alle spese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non aveva fatto alcun cenno alla rinuncia né alla relativa accettazione e aveva deciso direttamente il merito, senza verificare i presupposti dell’estinzione e senza pronunciarsi sulle richieste delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 del d.lgs. n. 546/1992

    La rinuncia agli atti o all’azione determina l’estinzione del giudizio.

    La rinuncia all’appello, ritualmente comunicata e depositata prima della trattazione, deve essere esaminata dal giudice ai fini della verifica dei presupposti dell’estinzione del giudizio; il giudice non può ignorarla e decidere il merito senza pronunciarsi sulle richieste delle parti.

  • art. 60 del d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale fondamento della rinuncia all’appello proposta dall’Amministrazione finanziaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente formulate dalle parti; la mancata considerazione della rinuncia all’appello e delle richieste conseguenti integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione alla richiesta dell’Amministrazione di compensazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando la parte appellante rinuncia all’appello con atto ritualmente comunicato alla controparte e depositato nel fascicolo prima della trattazione, il giudice deve esaminare la rinuncia e verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, senza decidere direttamente il merito dell’impugnazione ignorando l’atto.
  • La mancata considerazione della rinuncia all’appello e dell’accettazione della controparte, nonché delle rispettive richieste sulle spese, determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In presenza di una rinuncia all’appello tempestivamente formalizzata, la decisione di merito adottata dal giudice dell’impugnazione senza esaminare la rinuncia deve essere cassata con rinvio per il nuovo esame della vicenda processuale e delle conseguenti spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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