Sentenza n. 70/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota del Dirigente dell’Area 5 Patrimonio del Comune di Foggia del 3 ottobre 2025, prot. n. 0165729, resa “ai soli fini procedimentali e contabili” con la quale si evidenzia la necessità per l’amministrazione comunale della preventiva presa d’atto della Giunta comunale dell’intervenuta proroga ex lege della convenzione trentennale del 4 novembre 1986, prima di esaminare la domanda del 14 aprile 2025, per cui si è resa necessaria una “sospensione tecnica ex art. 2, c.7, L. 241/90” e per l’adozione di misura cautelare che disponga per l’immediata decisione sulla domanda dell’ASD ASSORI ETS del 14 aprile 2025, nominando un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull'istanza di riconoscimento dell'interesse pubblico di un progetto di rigenerazione e gestione gratuita di un impianto sportivo, nonché nota comunale che subordinava la prosecuzione del procedimento alla previa presa d'atto giuntale della proroga ex lege della convenzione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una convenzione relativa alla disponibilità e gestione di un impianto sportivo, ha chiesto al Comune, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, il riconoscimento dell'interesse pubblico di un progetto preliminare, corredato da piano di fattibilità economico-finanziaria, e l'affidamento diretto della gestione gratuita dell'impianto per una durata corrispondente al valore dell'intervento. Dopo il decorso di diversi mesi, il Comune ha comunicato motivi ostativi, sostenendo che la convenzione fosse scaduta e non formalmente prorogata, e ha sospeso il procedimento per trenta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. 241/1990. Successivamente, con la nota impugnata, ha affermato che fosse indispensabile una presa d'atto della Giunta comunale dell'intervenuta proroga ex lege, per il riordino giuridico, contabile e gestionale del rapporto, prima di poter esaminare l'istanza. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e l'eccesso di potere, sostenendo che il Comune fosse obbligato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-ter d.l. 73/2021, come modificato dall'art. 14, comma 4-quater, d.l. 228/2021, e dell'art. 2 l. 241/1990, assumendo che la proroga della concessione al 31 dicembre 2025 operasse automaticamente per legge e non richiedesse un atto costitutivo o di recepimento dell'amministrazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ha contestato l'applicabilità della proroga automatica all'associazione, ritenuta ente ibrido e polifunzionale, e ha sostenuto che la valutazione prevista dall'art. 5 del d.lgs. 38/2021 fosse ampiamente discrezionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che l'art. 5 del d.lgs. 38/2021 si riferisce alle associazioni e società sportive senza fini di lucro e non richiede lo svolgimento esclusivo di attività sportiva; la certificazione prodotta dalla ricorrente era idonea a dimostrare, sul piano preliminare, il possesso del relativo requisito. Il giudice ha inoltre ritenuto applicabile la proroga prevista dall'art. 10-ter d.l. 73/2021, come modificato dall'art. 14, comma 4-quater, d.l. 228/2021, distinguendola dalla proroga contenuta nell'art. 100, comma 1, d.l. 104/2020, riferita alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Richiamando l'orientamento secondo cui la proroga legislativa opera automaticamente e non necessita dell'intermediazione di un potere amministrativo, il TAR ha precisato che eventuali atti successivi avrebbero natura dichiarativa o ricognitiva e non costitutiva. Nel merito, ha accertato la formazione del silenzio-inadempimento: il procedimento, avviato con l'istanza dell'aprile 2025, non era stato concluso da un provvedimento espresso, e la nota del 3 ottobre 2025 non poteva valere come definizione del procedimento, poiché si limitava a subordinare l'ulteriore attività amministrativa a una previa presa d'atto. Le spiegazioni fornite dal Comune nella memoria difensiva non potevano sostituire un provvedimento espresso, motivato in fatto e in diritto, adottato dagli organi competenti. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha accolto anche la richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Foggia o in un funzionario dirigenziale delegato, con termine ulteriore di trenta giorni in caso di persistente inerzia. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Impone all'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza, anche quando l'esercizio del potere comporti valutazioni discrezionali.
sospensione per una sola volta dei termini per trenta giorni
La sospensione procedimentale comunicata dal Comune non elimina l'obbligo di definire il procedimento una volta decorso il termine consentito.
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale e non equivale al provvedimento conclusivo espresso.
riconosciuto l'interesse pubblico del progetto preliminare, con piano di fattibilità economico finanziaria
La disposizione può essere invocata da associazioni e società sportive senza fini di lucro e non presuppone che l'attività sportiva costituisca l'attività esclusiva dell'ente.
art. 10-ter d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
proroga in via generalizzata ... delle concessioni assentite alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
La proroga legislativa delle concessioni degli impianti sportivi opera automaticamente e non richiede un atto amministrativo costitutivo.
art. 14, comma 4-quater, d.l. 228/2021, convertito dalla l. 15/2022
proroga della scadenza al 31 dicembre 2025
La disposizione estende al 31 dicembre 2025 la proroga applicabile alle concessioni degli impianti sportivi riconducibili alla fattispecie normativa.
decisione in forma semplificata
Consente la definizione anticipata del giudizio, anche quando sia stata fissata la camera di consiglio per il rito sul silenzio, in presenza dei relativi presupposti e dell'avviso alle parti.
trasmissione ... alla Corte dei Conti
È richiamato quale base della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
trasmissione ... all'Organismo di valutazione interna
È richiamato quale base della trasmissione della decisione all'organismo di valutazione interna dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo è stato avviato su istanza del privato e non ricorrono ragioni legali di sospensione o interruzione, l'amministrazione deve concluderlo entro il termine applicabile mediante un provvedimento espresso, anche se l'esito richiede valutazioni discrezionali.
- Il preavviso di rigetto e gli atti interlocutori o endoprocedimentali non esauriscono l'obbligo di provvedere e non possono sostituire il provvedimento conclusivo motivato adottato dall'organo competente.
- Una proroga della durata di una concessione disposta direttamente dalla legge opera automaticamente nel rapporto amministrativo e non richiede un atto amministrativo costitutivo; l'eventuale presa d'atto dell'amministrazione ha natura meramente dichiarativa o ricognitiva.
- L'amministrazione non può subordinare l'esame di un'istanza alla previa adozione di un atto ricognitivo della proroga legislativa quando tale atto non è richiesto dalla legge per la produzione dell'effetto prorogatorio.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare già nella sentenza, su richiesta di parte, un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
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