DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riordina le norme su costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici. Disciplina procedure semplificate, conferenze di servizi, finanziamento e affidamento degli interventi, uso degli impianti pubblici e commissioni tecniche. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023; il decreto abroga varie norme precedenti.
Riordino e semplificazione della disciplina degli impianti sportivi
Riordino della disciplina degli impianti sportivi
Il decreto detta una disciplina organica per la costruzione, la ristrutturazione, la gestione e la sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. L’obiettivo è favorire ammodernamento, riqualificazione, sicurezza e sostenibilità economico-finanziaria degli interventi, con procedure accelerate e semplificate.
Ambito di applicazione e competenze
Le disposizioni si collocano nell’ambito della competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio. Le regioni a statuto ordinario esercitano le proprie competenze nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge delega e dal decreto. Per regioni a statuto speciale e province autonome l’applicazione avviene compatibilmente con statuti e norme di attuazione.
Definizioni rilevanti
Il decreto definisce, tra gli altri, associazione o società sportiva dilettantistica, CONI, Commissione unica per l’impiantistica sportiva, impianto sportivo e Istituto per il Credito Sportivo. Le definizioni sono funzionali all’applicazione uniforme della disciplina tecnica, procedurale ed economica.
Procedura per nuovi interventi, ristrutturazioni e ammodernamenti
Chi intende realizzare un intervento presenta al Comune o all’ente locale o pubblico interessato un documento di fattibilità delle alternative progettuali, corredato da piano economico-finanziario, elaborato sulla sostenibilità dell’intervento e documento con i principali termini contrattuali. Il documento può prevedere:
- immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, purché complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto e ubicati nel territorio urbanizzato comunale;
- demolizione e ricostruzione di impianti preesistenti, anche con diversa volumetria e sagoma, nel rispetto della disciplina urbanistica;
- cessione di diritti di superficie o usufrutto, trasferimento della proprietà e misure di sostegno pubblico;
- pieno sfruttamento commerciale, turistico, educativo e ricreativo delle aree di pertinenza.
I diritti reali eventualmente ceduti non possono eccedere la durata della concessione e, in ogni caso, non possono superare 90 anni per il diritto di superficie e 30 anni per l’usufrutto.
Regole speciali per l’occupazione di suolo pubblico
Per impianti pubblici omologati con capienza superiore a 16.000 posti, il documento di fattibilità può riservare all’utilizzatore dell’impianto l’occupazione di suolo pubblico, per attività commerciali, dalle 5 ore prima alle 3 ore dopo le competizioni ufficiali, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata. Per impianti tra 5.000 e 16.000 posti, la regola opera entro 150 metri. In tali casi, le autorizzazioni già rilasciate ad altri soggetti restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo, salvo diversi accordi.
Conferenza di servizi preliminare e dichiarazione di interesse pubblico
Il Comune convoca una conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dall’istanza e la tiene entro 15 giorni. Entro 60 giorni dalla presentazione del documento di fattibilità, se i contenuti sono valutati positivamente, l’ente dichiara il pubblico interesse della proposta e può confermare le forme di contributo pubblico indicate. La conferenza esamina anche eventuali proposte concorrenti in ordine cronologico di protocollo. Il verbale conclusivo è pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale regionale.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica e convenzione
Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse, il proponente presenta il progetto di fattibilità tecnica ed economica, conforme alla disciplina antincendio e al codice dei contratti pubblici. Il progetto è corredato da:
- bozza di convenzione con l’amministrazione, che disciplina anche opere di urbanizzazione, durata e condizioni di eventuale cessione dei diritti o compravendita;
- piano economico-finanziario asseverato, con indicazione dei costi di predisposizione e dimostrazione della copertura finanziaria.
Nella determinazione di canoni, prezzi, contributi e altre misure di sostegno si considerano costi e benefici dell’intervento anche in termini sociali, urbanistici, economici ed energetici.
Interventi su aree o impianti pubblici e partenariato pubblico-privato
Per interventi su aree pubbliche o impianti pubblici esistenti, il piano economico-finanziario è asseverato secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici e la convenzione deve specificare anche caratteristiche e criteri generali di servizi e gestione. Il proponente deve possedere i requisiti di partecipazione previsti dal codice.
Conferenza di servizi decisoria, approvazione e titoli abilitativi
La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma semplificata e asincrona. L’ente delibera l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione del progetto; se sono coinvolti atti regionali, decide la Regione entro 90 giorni. Se la conferenza non è convocata nei termini, il proponente può attivare il Presidente del Consiglio dei ministri o l’autorità politica delegata, che provvede alla convocazione e, in caso di ulteriore inerzia, può nominare un commissario ad acta.
Il provvedimento finale:
- sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario;
- costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
- può valere come variante urbanistica, con acquisizione degli assensi previsti;
- può prevedere contributi pubblici, sostegni, esenzioni o misure di favore sul prelievo tributario comunale.
Per la messa in esercizio restano necessarie le procedure di agibilità e le segnalazioni previste dalla normativa antincendio. Per alcuni titoli abilitativi finali, ove non già ricompresi nel verbale conclusivo, è sufficiente la segnalazione dell’interessato ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Procedura di affidamento e finanza di progetto
Per interventi su aree pubbliche o impianti pubblici, il progetto approvato è posto a base di gara, da concludersi entro 120 giorni dall’approvazione. Il proponente partecipa alla gara come promotore e può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Se non esercita la prelazione, ha diritto al rimborso delle spese di proposta entro il limite del 2,5% del valore dell’investimento. Se esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese documentate di offerta entro il medesimo limite.
Interventi proposti dalle società o associazioni sportive utilizzatrici
Le misure di semplificazione si applicano anche quando la proposta provenga dalla sola associazione o società sportiva utilizzatrice dell’impianto. In questo caso:
- il documento e il progetto sono redatti secondo il codice dei contratti pubblici;
- può essere prevista la cessione, anche gratuita rispetto al valore dell’intervento, del diritto di superficie o usufrutto fino a 99 anni, oppure il trasferimento della proprietà;
- possono essere ridefiniti i termini contrattuali di uso dell’impianto;
- le società e associazioni sportive possono affidare liberamente i lavori, salvo i casi imposti dal diritto UE per le sole opere di urbanizzazione;
- per lavori sotto 1 milione di euro, o sopra 1 milione se le sovvenzioni pubbliche dirette non superano il 50%, non si applicano né il codice dei contratti pubblici né il comma sulla gara.
Il soggetto proponente può inoltre costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50%.
Negoziazione diretta di aree destinate a impianti sportivi
Anche senza previa presentazione di proposta, società sportive e comuni interessati possono negoziare prezzo e condizioni di vendita o uso di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate a impianti sportivi. Se vi sono più soggetti interessati, l’ente indice una procedura negoziata senza bando. Se i lavori non iniziano entro 120 giorni dalla conclusione del contratto, per causa non imputabile alla società o associazione sportiva, è possibile riconsegnare l’area e ottenere la restituzione del corrispettivo, oltre al rimborso delle spese documentate.
Criteri di localizzazione e funzioni accessorie
Gli interventi devono essere realizzati, ove possibile, prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o in aree già edificate. Per impianti con capienza inferiore a 500 posti al coperto o 2.000 allo scoperto, è consentito destinare fino a 200 mq a somministrazione di alimenti e bevande e fino a 100 mq al commercio di articoli strettamente collegati alla disciplina sportiva, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti locali, fermo il rispetto delle misure antincendio.
Finanziamenti, agevolazioni e supporto tecnico
Il proponente può accedere ai finanziamenti dell’Istituto per il Credito Sportivo o di altri intermediari del settore, nonché, ove possibile, alle agevolazioni dei fondi speciali gestiti dall’ICS e ai suoi servizi tecnici. Sono ammesse forme di associazione in մասնակցione e società miste. Gli investitori istituzionali e l’ICS possono promuovere gli interventi; per le operazioni su aree pubbliche o impianti pubblici si applicano le regole del codice dei contratti pubblici. L’ICS può inoltre stipulare convenzioni per servizi di assistenza tecnica alle amministrazioni.
Gestione e utilizzo degli impianti sportivi pubblici
L’uso degli impianti pubblici è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, secondo criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Se l’ente locale non gestisce direttamente l’impianto, la gestione è affidata preferenzialmente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della normativa UE.
Per gli impianti sportivi scolastici, le palestre, le aree di gioco e gli impianti devono essere messi a disposizione delle società e associazioni sportive dilettantistiche del comune o dei comuni confinanti, compatibilmente con le esigenze didattiche e sportive della scuola. I consigli di istituto comunicano all’ente proprietario le attività che impediscono l’utilizzo degli spazi.
Utenze e tariffe
Le associazioni o società sportive che gestiscono impianti pubblici possono aderire a convenzioni Consip o di centrali regionali per la fornitura di energia elettrica, gas o altri combustibili. Se la gestione è affidata a soggetti sportivi dilettantistici o federativi, la fornitura di acqua è assoggettata alle tariffe per uso pubblico e non commerciale.
Regolamento unico e disciplina tecnica
Entro 150 giorni dall’entrata in vigore del decreto è previsto un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per costruzione, modificazione, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi. Il regolamento deve riordinare e coordinare le norme strutturali, includere profili di rischio sismico e idrogeologico, definire criteri progettuali e gestionali, recepire norme UNI EN, disciplinare prezziari digitali interoperabili e regolare la verifica di conformità e il certificato di idoneità statica.
È inoltre previsto un decreto del Ministro dell’interno per il riordino delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
Commissione unica per l’impiantistica sportiva
La Commissione unica per l’impiantistica sportiva, operante presso il CONI, rilascia il parere di idoneità sportiva sui progetti di tutti gli impianti, inclusi quelli scolastici. Un successivo DPCM deve riorganizzarne compiti e composizione, prevedendo competenza centrale per interventi sopra 2 milioni di euro e articolazioni regionali per gli altri casi. Restano esclusi gli aspetti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
Per gli impianti siti in provincia di Bolzano, il parere di idoneità sportiva è rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Regime finanziario, abrogazioni e decorrenza
Il decreto stabilisce l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Abroga, dalla sua entrata in vigore, varie disposizioni precedenti in materia di impiantistica sportiva, tra cui i decreti-legge del 1987, 1988 e i commi richiamati delle leggi 289/2002, 147/2013, 185/2015 e 50/2017. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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