Cassazione Civile, Ordinanza n. 16952/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a un’associazione sportiva dilettantistica, poi dichiarata fallita, un maggior reddito d’impresa ai fini IVA per l’anno 2011, sul presupposto che l’ente avesse svolto anche attività commerciale. L’atto era stato notificato sia all’associazione sia al suo legale rappresentante, chiamato a rispondere in proprio quale autore delle violazioni fiscali e responsabile solidale. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo: che il legale rappresentante fosse legittimato a impugnare l’atto a lui notificato; che non fosse necessaria prova di inerzia del curatore fallimentare; e, nel merito, che l’Ufficio non avesse dimostrato che le somme percepite per sponsorizzazioni fossero state utilizzate per fini commerciali, così confermando il regime agevolato per le ASD. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, la violazione della disciplina fallimentare per mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva; con un secondo motivo, la violazione delle norme sul regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere insufficiente la prova del superamento del plafond e nel porre a carico dell’Ufficio la prova dell’impiego dei proventi, mentre il dato decisivo era il mero conseguimento di proventi da attività commerciale oltre la soglia legale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la soluzione della CTR sulla legittimazione del legale rappresentante del fallito ad agire in proprio, poiché la relativa incapacità processuale è eccezione opponibile soltanto alla massa/curatore e non alla controparte; tuttavia ha accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva applicato erroneamente la disciplina della legge n. 398/1991 e della normativa richiamata, perché ai fini della cessazione del regime agevolato rileva il solo superamento del limite quantitativo dei proventi derivanti da attività commerciale, non la prova dell’effettiva destinazione o utilizzazione delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La perdita della capacità di stare in giudizio del fallito è relativa alla massa dei creditori; l’eccezione è opponibile al fallito solo dal curatore e non dalla controparte, né può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo i casi di diritti strettamente personali o inerzia dell’amministrazione fallimentare.
artt. 42 e 44 legge fallimentare
Richiamati come base del sistema per cui il curatore può profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio nonostante l’azione svolta dal fallito in proprio.
"Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato"
Ai fini della decadenza dal regime agevolato conta il superamento del limite dei proventi da attività commerciale; non rileva che l’Ufficio provi l’utilizzazione commerciale delle somme incassate.
Ha aggiornato il plafond originario previsto dalla L. 398/1991, fissandolo a 250.000 euro, ed è applicabile alla fattispecie.
Richiamato dalla parte ricorrente quale norma sul regime fiscale agevolato degli enti sportivi dilettantistici e sui presupposti di decadenza in caso di attività commerciale oltre soglia.
Richiamato insieme alle altre norme fiscali sul regime IVA agevolato e sulla sua cessazione in presenza dei relativi presupposti.
Richiamato per il coordinamento con il regime agevolato degli enti sportivi dilettantistici e i relativi adempimenti.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte, però, ha escluso che spettasse all’Ufficio provare la concreta destinazione delle sponsorizzazioni, essendo sufficiente il superamento del limite quantitativo.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, confermandone il dispositivo nei limiti ritenuti conformi a diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, il difetto di capacità processuale del fallito non è eccepibile dalla controparte né rilevabile d’ufficio, ma soltanto dalla massa dei creditori per il tramite del curatore; se il curatore rimane inerte, il processo prosegue validamente tra le parti originarie.
- In tema di regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, la decadenza opera per il solo superamento del limite quantitativo dei proventi da attività commerciale previsto dalla legge, senza che sia necessario accertare l’effettiva destinazione commerciale delle somme percepite.
- Quando la norma collega un beneficio fiscale a una soglia di ricavi/proventi, il fatto costitutivo rilevante è il superamento della soglia stessa; non può essere imposto all’Amministrazione un onere probatorio ulteriore relativo all’impiego successivo delle somme, se la legge non lo prevede.
- Il giudice di merito viola la disciplina sostanziale se sposta l’oggetto dell’indagine da un presupposto oggettivo fissato dalla legge a un elemento diverso e non richiesto, come l’utilizzazione concreta dei proventi anziché il loro mero conseguimento oltre il limite.
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