Cassazione Civile, Ordinanza n. 12369/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La cittadina straniera, proveniente dalla Georgia e presente in Italia dal 28 settembre 2022, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 27 marzo 2024, fondato sulla presenza irregolare e sul mancato rilascio del permesso di soggiorno. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. Con il ricorso per cassazione la parte espulsa ha dedotto, in un unico motivo, la violazione degli artt. 153 e 294 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, lamentando il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini. Ha sostenuto che la decadenza fosse dovuta a causa non imputabile, in ragione della mancata piena comprensione del contenuto del decreto espulsivo per la lingua utilizzata e per formule motivazionali ritenute stereotipate; ha inoltre criticato la motivazione del decreto amministrativo per asserita violazione dell’obbligo di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla rimessione in termini non fosse scrutinabile perché il giudice di merito aveva accertato, con valutazione di fatto, che il decreto era stato tradotto nella lingua georgiana e in inglese e che, in ogni caso, non era stata dimostrata una causa non imputabile idonea a impedire assolutamente la tempestiva impugnazione. La doglianza non coglieva la ratio decidendi, poiché la traduzione nella lingua madre della ricorrente costituiva già autonoma ragione sufficiente a sorreggere la decisione. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le critiche sulla motivazione del decreto espulsivo, perché formulate per la prima volta in cassazione e quindi estranee al thema decidendum del giudizio di merito. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata attività difensiva delle intimate; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
richiamato come base del decreto di espulsione per presenza illegale dello straniero e mancata richiesta del permesso di soggiorno
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
indicato come termine di venti giorni per proporre l’opposizione avverso il decreto di espulsione
la rimessione in termini richiede la dimostrazione di una causa non imputabile, estranea alla volontà della parte, e un impedimento assoluto
richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma senza accoglimento della censura
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente per denunciare un difetto di motivazione del decreto amministrativo, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
citato in relazione ai presupposti della rimessione in termini, analoghi a quelli dell’art. 153, comma 2, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come limite al sindacato di legittimità sulla valutazione di merito relativa alla causa non imputabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- La rimessione in termini presuppone la prova di una causa non imputabile che abbia determinato un impedimento assoluto alla tempestiva attività processuale; l’accertamento della sussistenza di tale causa è riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Quando il provvedimento impugnato risulti tradotto nella lingua comprensibile al destinatario, la generica allegazione di non averne compreso il contenuto non è di per sé sufficiente a dimostrare una causa non imputabile idonea a giustificare la decadenza dal termine di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta questioni di merito non dedotte nel giudizio precedente; sono inammissibili le doglianze che non investono una questione già compresa nel thema decidendum del giudice di merito.
- La censura che non si confronti con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata è inammissibile, perché anche l’eventuale fondatezza di un profilo ulteriore non potrebbe determinare l’annullamento della decisione sorretta da altra motivazione sufficiente.
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