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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10095/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo alla gestione di un reparto vendita all'interno di un centro commerciale, in forza del quale la società gestore del reparto era tenuta al pagamento di canoni e di somme qualificate come ammende o penali per la violazione del regolamento interno, in particolare per la chiusura ingiustificata del punto vendita. La resistente otteneva un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di importi maturati tra il 2015 e il 2017; l'altra società proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva della creditrice, l'illegittimità dell'escussione della fideiussione, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta o per mutuo consenso, la nullità della clausola sanzionatoria del regolamento interno per indeterminatezza e per contrasto con l'art. 70 disp. att. c.c., nonché la natura condominiale del regolamento e l'applicabilità della disciplina delle locazioni commerciali. In primo grado il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque l'opponente al pagamento del debito ritenuto effettivo, riducendo le penali ex art. 1384 c.c. e respingendo le domande riconvenzionali. La corte d'appello rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale, ritenendo che la clausola penale fosse sufficientemente determinata, che il giudicato sul precedente decreto coprisse le questioni sulla validità del contratto, sulla debenza dei canoni e sulla qualificazione del rapporto, e che non vi fosse prova di un mutuo dissenso né di una modifica della titolarità del centro commerciale. In Cassazione la società ricorrente principale articolava sette motivi: nullità della clausola penale per indeterminatezza e per potere unilaterale di modifica del regolamento; essenzialità della clausola ai fini della validità del contratto; erronea applicazione della disciplina della locazione commerciale invece di quella dell'affitto di ramo d'azienda; omesso esame delle circostanze che avrebbero escluso il giudicato e che avrebbero fondato risoluzione o mutuo consenso; omessa pronuncia sulla natura locatizia del rapporto e sulla risoluzione ex art. 27 L. n. 392/1978; omesso esame sulla titolarità del centro commerciale e sulla natura condominiale del regolamento; errata applicazione degli interessi moratori alla clausola penale, con richiamo al d.lgs. n. 231/2002. La resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale, sostenendo che il giudicato del precedente decreto ingiuntivo dovesse estendersi anche alla legittimità della clausola penale e quindi escludere la possibilità di contestarla nel nuovo giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la possibilità astratta di modificare il regolamento non rende indeterminata la clausola penale, quando restino determinati i presupposti di applicazione e la clausola non risulti in concreto modificata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, esclusa la nullità della clausola, mancava interesse a discutere della sua essenzialità per il consenso contrattuale. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo per genericità e difetto di specificità, oltre che per mancato confronto con la ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quinto motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva già escluso la qualificazione giuridica prospettata dalla ricorrente e che non vi era omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specifica critica alla motivazione e per mancata individuazione dei fatti asseritamente omessi. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per novità, poiché la questione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 non risultava proposta nei gradi di merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha reputato inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti da cui desumere il preteso giudicato e, comunque, ha osservato che il precedente giudicato non poteva coprire la legittimità della clausola penale se questa non era stata oggetto del primo giudizio. Spese di legittimità compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 1382 c.c.

    la clausola penale è valida se risultano determinati i presupposti della sua applicazione; la mera astratta modificabilità del regolamento non ne comporta indeterminatezza

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto della clausola, ma la censura è stata respinta

  • art. 1349 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della clausola, senza esito favorevole

  • art. 1384 c.c.

    in primo grado le penali sono state ridotte equitativamente del 50% come clausole penali eccessive

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di giudicato, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 70 disp. att. c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle sanzioni del regolamento, ma la questione non ha trovato accoglimento

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in relazione agli interessi moratori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova

  • art. 27 L. 392/1978

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la risoluzione del rapporto con effetto dal recesso, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o non decisivo

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione; le doglianze prive di specificità o non riconducibili ai numeri previsti sono state dichiarate inammissibili

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata indicazione specifica degli atti rilevanti ha determinato l'inammissibilità del ricorso incidentale

  • art. 100 c.p.c.

    il difetto di interesse ha reso inammissibile la doglianza sull'essenzialità della clausola una volta esclusa la sua nullità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.lgs. n. 231/2002

    citato dalla ricorrente per invocare gli interessi moratori commerciali, ma la questione è stata dichiarata nuova

Massime di principio

  • La previsione, nel regolamento contrattuale, della possibilità di modifica unilaterale di future regole non rende di per sé indeterminata o nulla la clausola penale se i presupposti di applicazione della penale sono già specificamente individuati e la clausola non è stata in concreto alterata.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a prospettare questioni generiche, fattuali o non adeguatamente specificate rispetto ai paradigmi dell'art. 360 c.p.c.
  • L'eccezione di giudicato richiede la puntuale indicazione degli atti e del contenuto del precedente giudizio da cui il giudicato dovrebbe derivare; in mancanza, il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Non può invocarsi l'omessa pronuncia quando il giudice d'appello, pur senza esaminare singolarmente ogni profilo dedotto, abbia implicitamente disatteso la questione con una decisione incompatibile con la pretesa dedotta.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di un titolo di interessi o di una disciplina risarcitoria diversa da quella discussa nei gradi di merito comporta l'inammissibilità del motivo per novità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contratto

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