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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del Tribunale del Riesame di Lecce che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 3/01/2022. All'indagato erano contestati, tra gli altri, reati connessi a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 34), e reati in materia di armi (capi 53-56), oltre a reati come ricettazione. La difesa ha dedotto: vizio di motivazione e contraddittorietà in relazione alla sussistenza di gravi indizi riguardo alle armi; insufficienza degli indizi a provare la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio; e carenza di adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, invocando il decorso del tempo e la presunta cessazione dell'attività associativa dopo il sequestro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità in sede di cassazione non consente la revisione dei fatti né una diversa valutazione degli elementi probatori, ma solo il controllo di legalità e della presenza di manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto logicamente coerente: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente richiamato intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri di ingenti quantità di stupefacenti, denaro e armi; aveva motivato con riferimento a conversazioni specifiche e comportamenti riconducibili alla partecipazione all'associazione e alla detenzione/conoscenza delle armi; e aveva spiegato in modo congruo la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, nonché l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti: applicata per inquadrare i reati contestati e come fondamento della qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tali fattispecie.

  • Legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme in materia di armi), art. 23

    Norme sugli illeciti in materia di armi e munizioni: il giudice ha ritenuto che intercettazioni, conversazioni e condotte indichino la detenzione e la disponibilità condivisa di armi, idonee a costituire gravi indizi.

  • Codice penale, art. 648

    Riferimento a reati quali la ricettazione; citato tra i capi contestati e considerato nel quadro indiziario complessivo.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari: richiamata per la «doppia presunzione cautelare" connessa all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti, dalla quale discende la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere.

  • D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173 comma 1

    Norma procedurale citata in relazione ai limiti della motivazione e alla forma di enunciazione dei motivi in cassazione; interpretata nel senso che in cassazione non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti ma solo la censura di violazioni di legge o della manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari non può essere utilizzato per rinnovare la valutazione del merito e degli elementi di fatto: la Corte di legittimità verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri di stupefacenti, denaro e armi, e conversazioni specifiche possono costituire "gravi indizi" idonei a sostenere la misura cautelare, anche quando l'imputato contesti la sua partecipazione attiva.
  • La qualificazione dell'adesione a un'associazione finalizzata allo spaccio comporta una presunzione cautelare che facilita la giustificazione della custodia in carcere; il giudice deve comunque motivare l'attualità e la proporzionalità della misura.
  • La mera durata del tempo intercorso fra i fatti e l'esecuzione della misura non esclude automaticamente l'esigenza cautelare; occorre valutare elementi concreti di pericolosità e la persistenza dell'attività del sodalizio.
  • Per impugnare con successo misure cautelari in Cassazione è necessario individuare e dimostrare errori di diritto o palese incoerenza logica nella motivazione del giudice di merito, non solo prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • La valutazione sull'adeguatezza di misure meno afflittive richiede argomentazioni concrete: il rigetto di alternative deve essere motivato in relazione all'effettiva incapienza a neutralizzare i rischi (es. divieto di contatto, presidio elettronico) indicati dal giudice.

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