Cassazione Penale, Sentenza n. 27966/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste lamentando la mancata applicazione, in suo favore, della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 219, ultimo comma, della legge fallimentare (tenuità del danno), da ritenersi prevalente rispetto alla recidiva reiterata. I fatti riguardano due condotte di bancarotta preferenziale collegate al fallimento della società "Sunfactory s.r.l.", con distrazioni di somme (un pagamento di euro 5.000 da un debitore della società e il saldo cassa di euro 1.128,91) e l'acquisto di un maxi schermo per euro 9.442,32 per il quale il ricorrente era però stato assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 219, comma 3, L. fall., deve rapportarsi alla diminuzione globale dell'attivo determinata dalla condotta illecita (non in termini percentuali ma in termini assoluti e di incidenza sul riparto). I giudici hanno ritenuto che le somme trattenute (5.000,00 e 1.128,91 euro) siano di rilevante entità e idonee a incidere in misura consistente sul riparto, escludendo l'attenuante. Si sottolinea che il maxi schermo non è stato considerato in quanto il ricorrente è stato assolto per quel fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 219
comma terzo / ultimo comma
la circostanza attenuante della "particolare tenuità del fatto" va valutata in rapporto alla diminuzione assoluta dell'attivo determinata dalla condotta illecita; non è richiesto di ricostruire integralmente l'attivo, ma è sufficiente che la distrazione appaia idonea a incidere in modo consistente sul riparto
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
norma procedurale citata in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in Cassazione; rileva qui perché il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione della tenuità del danno ex art. 219 L. fall. si effettua sul decremento assoluto dell'attivo imputabile alla condotta: non conta la percentuale rispetto al passivo ma l'incidenza concreta sul possibile riparto.
- Non è necessario ricostruire in dettaglio tutto l'attivo fallimentare: è sufficiente che la somma sottratta sia di entità tale da poter incidere in misura rilevante sul soddisfacimento dei creditori per escludere l'attenuante.
- Se il reo è stato assolto in relazione ad alcuni beni, tali beni non possono essere computati come distrazioni ai fini della tenuità del danno.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante è utile produrre documentazione chiara sull'esiguità del danno rispetto all'attivo disponibile e dimostrare l'assenza di un'effettiva incidenza sul riparto (es. restituzioni, garanzie, valore complessivo dell'attivo chiaramente superiore alle distrazioni).
- In sede di impugnazione, la recidiva reiterata può prevalere sulla richiesta di applicazione dell'attenuante speciale se il giudice ritiene il danno comunque significativo; il difensore deve quindi contestare specificamente la valutazione dell'incidenza patrimoniale.
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