Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestano, per Fedriga, l'utilizzazione di risultanze probatorie provenienti dal procedimento in cui il coimputato Cembrani aveva optato per il rito abbreviato condizionato, senza che fosse disposta la separazione dei procedimenti né l'integrazione probatoria (violazione artt. 438, 441, 422, 183 c.p.p.). Inoltre Fedriga deduce mancata considerazione di una sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovereto che lo aveva assolto da specifica contestazione relativa alla mancata attività di amministrazione. Cembrani impugna la qualificazione delle cessioni come bancarotta distrattiva: contesta la valutazione del danno e della concreta pericolosità dell'operazione, la sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza del futuro fallimento), la mancata valutazione della scriminante putativa dello stato di necessità e della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, nonché l'eccessiva quantificazione del risarcimento liquidato alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale del ricorso di Fedriga, rilevando l'uso, nella decisione sulla sua posizione, di prove ammesse soltanto nel rito abbreviato condizionato del coimputato senza che fosse disposta integrazione probatoria; ha quindi annullato la sentenza nei confronti di Fedriga e disposto il rinvio per nuovo esame alla sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento. Quanto al ricorso di Cembrani, la Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (ritenuti infondati o inammissibili) con una conferma, in massima parte, della valutazione di merito circa l'esistenza degli "indici di fraudolenza" e della pericolosità delle cessioni; tuttavia ha accolto il motivo relativo a vizi nella quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile e nelle spese, annullando la sentenza limitatamente alla determinazione del risarcimento e rinviando il relativo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 438 c.p.p.
Regola la richiesta del giudizio abbreviato; la Corte ha richiamato il principio che le regole formali del rito non possono essere eluse da iniziative difensive non riconducibili alla volontà dell'imputato.
art. 441 c.p.p.
Prevede l'integrazione probatoria nel rito abbreviato condizionato; la Corte ha rilevato che nessuna integrazione è stata disposta, per cui le prove ammesse solo per il rito condizionato non potevano essere usate contro chi aveva optato per il rito 'secco'.
art. 422 c.p.p.
Norme sulla disciplina del dibattimento (richiamate nella censura sull'utilizzo di atti e testi); la Corte ha richiamato la necessità di rispettare il regime di assunzione delle prove proprio di ciascun rito.
art. 183 c.p.p.
Principi generali sulla rilevanza e utilizzabilità delle prove; richiamato nel contesto del divieto di utilizzare risultanze estranee al rito accettato dall'imputato.
art. 546 c.p.p.
Norma relativa alle sentenze e al loro contenuto motivazionale; invocata da Fedriga in relazione al mancato confronto con pronunce precedenti.
art. 547 c.p.p.
Norma sulla decisione sulla pena e motivazione; citata nel contesto del confronto che la Corte territoriale avrebbe dovuto fare con la sentenza del Tribunale di Rovereto.
art. 216 l. fall.
Norma penale sulla bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte ha valutato la concreta pericolosità della condotta e l'esistenza di indici di fraudolenza per la configurazione del reato.
art. 33 L.F.
Richiamata in relazione alla relazione della curatela che ha fornito elementi sul danno; la Corte ha criticato la motivazione della Corte d'appello sulla quantificazione del danno, ritenendola insufficiente.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di estensione del ricorso per cassazione richiamati in apertura; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalle disposizioni attuative.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte in considerazione di disposizioni emergenziali (correlate alle procedure telematiche e termini): citata solo come fatto processuale formale.
Massime di principio
- Se in uno stesso procedimento coesistono posizioni giudicate con rito abbreviato incondizionato e con rito abbreviato condizionato, le regole sull'assunzione e utilizzazione delle prove restano separate: prove ammesse solo nel rito condizionato non possono essere valutate per chi ha scelto il rito secco, salvo che il giudice disponga espressa integrazione probatoria.
- La partecipazione del difensore di un imputato al contraddittorio o il controesame di testi non può trasformare il rito né sanare l'inutilizzabilità di prove acquisite a titolo processuale diverso dalla scelta dell'imputato.
- Nelle ipotesi di bancarotta distrattiva la valutazione della sussistenza del reato richiede un apprezzamento unitario degli 'indici di fraudolenza' (tempi e modalità delle operazioni, destinatari delle cessioni, situazione patrimoniale e finanziaria della società), non una mera esamina atomistica di singoli elementi.
- La prova della consapevolezza della pericolosità della condotta non si fonda esclusivamente sulla previsione del fallimento, ma sulla valutazione della capacità dell'atto di recare concreto pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori.
- La quantificazione del danno in favore della parte civile richiede motivazione chiara e non indiziaria: apprezzamenti vaghi o addizioni non motivate tra voci di danno possono essere cassati e demandati a nuovo accertamento.
- Molte censure che comportano una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie sono inammissibili in cassazione; il rimedio è invece possibile quando sussistono viozioni di legge o gravi vizi procedurali che hanno inciso sulla decisione.
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