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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27962/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Castiglioni impugna la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, co. 2, n. 2, legge fall.), deducendo: a) carenza di ruolo e responsabilità dopo il settembre 2004 e cioè attribuzione di scelte gestionali effettuate dopo la cessazione formale delle cariche; b) mancata considerazione e/o travisamento delle osservazioni dei consulenti tecnici della difesa; c) mancata prova del nesso causale tra omissioni fiscali/previdenziali e il fallimento intervenuto nel 2010, essendo il dissesto antecedente e derivante da crisi aziendale anteriore; d) che le omissioni derivavano da crisi economico-finanziaria e non da scelte dolose, con possibile diversa qualificazione del fatto in bancarotta semplice o preferenziale; e) errori nella dosimetria della pena, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erronea applicazione delle pene accessorie e illegittimo riconoscimento della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili molte censure per vizi di autosufficienza e perché riconducibili a rivalutazioni di merito vietate in sede di legittimità; ha respinto i motivi ritenuti ammissibili e ha rigettato il ricorso nel merito. La Cassazione ha confermato la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta impropria ai sensi dell'art. 223, co. 2, n. 2 I. fall., ritenendo provata la sistematica e dolosa omissione dei pagamenti fiscali e previdenziali e il nesso eziologico con il fallimento, anche in presenza di preesistente crisi aziendale. Ha ritenuto secondarie e inammissibili le richieste di riconsiderare le prove e la ricostruzione dei fatti; ha condiviso la valutazione del merito relativa alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla durata delle pene accessorie e all'applicazione della recidiva reiterata (con motivazione ritenuta adeguata). In sintesi, ricorso respinto e condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare) - bancarotta fraudolenta impropria

    Le operazioni dolose ai sensi di questa norma possono consistere nello sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali: se deliberate e ripetute, rendono prevedibile il dissesto e sono idonee a integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria anche se esisteva una crisi precedente; è sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'amministratore nella condotta elusiva e l'astratta prevedibilità dell'evento.

  • art. 216, legge fallimentare (pene accessorie)

    Norma richiamata in relazione alle sanzioni accessorie applicabili in caso di fallimento causato da operazioni dolose; la Corte territoriale ha motivato la durata delle pene accessorie alla luce della gravità delle condotte e della continuità dell'illecito, tenendo conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma e adeguandosi ai principi costituzionali.

  • art. 224, legge fallimentare (bancarotta semplice)

    Invocato dalla difesa come qualificazione alternativa; la Corte di Cassazione ha ritenuto la fattispecie non riconducibile alla bancarotta semplice o preferenziale, confermando la qualificazione in termini di bancarotta fraudolenta impropria per la sistematicità e finalità degli omissioni.

  • art. 41 c.p. (concorso di cause)

    Richiamato per precisare che la preesistenza di una causa efficiente del dissesto non esclude il nesso causale con le operazioni dolose e che può valere il concorso causale; l'aggravamento del dissesto per effetto di condotte dolose e prevedibili può essere sufficiente.

  • art. 606, comma 3, c.p.p. (inammissibilità per motivi nuovi o generici)

    Applicata per dichiarare inammissibili le censure che introducevano motivi nuovi non dedotti nei precedenti gradi o che erano generiche e non autosufficienti, in particolare quelle non corredate da trascrizione o allegazione degli atti richiamati.

  • art. 133 c.p. (determinazione della pena)

    Citato in relazione alla dosimetria della pena: la Corte territoriale ha motivato l'aumento per la gravità e la protrazione nel tempo delle condotte e per l'entità del danno, giustificando la quantificazione nel merito.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (modalità di trattazione orale in Cassazione)

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alle regole sull'udienza pubblica; non ha inciso sul merito decisionale ma sullo svolgimento del procedimento.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 222 del 2018 (riferimento giurisprudenziale)

    Richiamata come parametro di riferimento per il trattamento delle pene accessorie ex art. 216 e per la motivazione circa la durata delle stesse dopo la declaratoria di illegittimità della disciplina precedente.

Massime di principio

  • La configurabilità di bancarotta fraudolenta impropria per omissioni fiscali e previdenziali è possibile quando le omissioni siano sistematiche, dolose e parte di una scelta gestionale prevedibilmente idonea ad aggravare o determinare il dissesto, anche se la crisi era già preesistente.
  • La sussistenza di una crisi aziendale anteriore non esclude automaticamente la responsabilità degli amministratori: è rilevante l'aggravamento causato da operazioni dolose e la loro prevedibilità in termini di esito fallimentare.
  • In Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a una rivalutazione del merito o che introducono motivi nuovi non dedotti nei precedenti gradi; il ricorso deve essere autosufficiente e indicare e/o allegare gli atti richiamati per censurarne la valutazione.
  • La qualificazione del fatto (bancarotta fraudolenta impropria vs bancarotta semplice o preferenziale) dipende dalla natura e dalla sistematicità delle operazioni: la destinazione delle somme e la finalità gestionale (es. autofinanziamento) sono elementi decisivi.
  • La valutazione della pena, delle attenuanti generiche e delle pene accessorie rientra in gran parte nel merito e la Suprema Corte evita interventi se la motivazione del giudice di merito è congrua e non contraddittoria.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione concreta che valuti la personalità del reo, la continuità del processo delinquenziale e la significatività dei precedenti; la mera presenza di precedenti non è sufficiente senza adeguata argomentazione.

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