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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27963/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 612 c.p. (atti persecutori) lamentando: 1) mancata o contraddittoria motivazione riguardo alla testimonianza della persona offesa Peroni; 2) violazione di legge ex art. 606, co.1, lett. b) c.p.p., per presunta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione di contrasti con le dichiarazioni dei testi Lemmo Giuseppe, Marchesini Marco e Botteri Marco Emilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i motivi del ricorso inammissibili (permanendo i limiti di ammissibilità del ricorso avverso sentenze d'appello rese su materie di competenza del giudice di pace e per difetto di "autosufficienza" del ricorso che non riportava/alle-gava integralmente gli atti richiamati). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità della pena inflitta (multa di €400), perché al momento del fatto (5/4/2008) la sanzione massima prevista per l'art. 612 c.p. era diversa (multafino a €51) e la successiva aggravazione normativa del 2013 non è applicabile retroattivamente. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la multa nella misura legale di €50; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né a sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma sostanziale del reato contestato (atti persecutori). La Corte conferma la condanna per il reato ma rileva che la sanzione applicata era incompatibile con l'assetto normativo vigente al momento del fatto.

  • art. 606 c.p.p., co.1, lett. a), b), c), e) e co.2-bis

    Precisa i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. La Corte ricorda che, nei ricorsi avverso sentenze d'appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace, non sono utilizzabili i vizi di motivazione di cui alla lett. e) eccetto nei casi consentiti da co.2-bis; inoltre richiama i limiti sull'uso delle diverse lettere per dedurre violazioni di legge.

  • art. 192 c.p.p., commi 2 e 3

    Regola l'inutilizzabilità e l'inattendibilità di dichiarazioni rese dalla persona offesa; la Corte osserva che la presunta violazione di tale norma non può essere dedotta liberamente in cassazione come vizio di legge, ma solo nei limiti in cui si configuri come vizio della motivazione desumibile dal provvedimento impugnato.

  • art. 23, co.8, d.l. 28/10/2020, n.137

    Norma procedurale citata per giustificare la mancata trattazione orale se non espressamente richiesta; richiamata nella fase di requisitoria del P.G.

  • art. 1, co.2-ter, d.l. 14/08/2013, n.93 conv. L. 15/10/2013, n.119

    Ha aumentato la misura massima della multa prevista per l'art. 612 c.p.; la Corte dichiara che tale modifica è sopravvenuta e non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi nel 2008.

  • art. 620 c.p.p., lett. i)

    Invocato come base normativa per la rideterminazione della sanzione nella misura legale di €50 dopo l'annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.

  • Principi costituzionali (artt. 3, 13, 25, 27 Cost.) e giurisprudenza delle Sezioni Unite (Miraglia)

    Richiamati per giustificare il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena determinata da una disposizione applicata in contrasto con la normativa vigente al tempo del reato, anche se il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Quando si impugna in Cassazione una sentenza d'appello relativa a processi rientranti nella competenza del giudice di pace, i motivi ammissibili sono più stringenti: occorre fare riferimento alle specifiche lettere dell'art. 606 c.p.p. e rispettare i limiti introdotti dal co.2-bis.
  • Le deduzioni circa l'inattendibilità della persona offesa ex art.192 c.p.p. non possono essere presentate in Cassazione come semplice violazione di legge salvo che il vizio emerga chiaramente dal testo del provvedimento impugnato; tali questioni spesso devono essere sollevate e documentate già nei gradi precedenti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si richiamano atti specifici è necessario allegarli o trascriverli integralmente per permettere alla Corte di valutare il motivo; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena quando la sanzione applicata è incompatibile con l'assetto normativo vigente al momento del fatto e, se del caso, annullare la determinazione della pena limitatamente a tale aspetto e rideterminarla secondo la legge applicabile al tempo del reato.
  • L'esito favorevole limitato (es. sola rideterminazione della multa) non comporta automaticamente la condanna alle spese per il ricorrente; l'onere delle spese e delle eventuali sanzioni amministrative può essere escluso se non vi è totale soccombenza.

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