Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/02/2020. Motivi: 1) violazione di legge per omissione di assorbimento della contravvenzione di porto di arma (art. 4 L.110/1975) nel delitto di lesioni aggravate dall'uso dell'arma (sosteneva che il coltello era portato per motivi lavorativi); 2) vizio motivazionale e violazione di legge nella determinazione della pena, ritenuta prossima al massimo edittale nonostante la lieve entità delle lesioni e le cicatrici esigue; 3) vizio motivazionale e genericità nella liquidazione delle spese liquidate in favore della parte civile (600,00 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura carente di specificità e manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione della disciplina del reato complesso perché l'imputato non sapeva di poter incontrare la persona offesa nel luogo; ne consegue che il porto abusivo non risulta assorbito nel delitto di lesioni aggravate. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non emergeva alcun arbitrio o illogicità. Il terzo motivo è inammissibile per genericità in quanto non confronta puntualmente gli elementi indicati nella motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, legge 110/1975
Il porto abusivo di arma è reato di pericolo autonomo e non si assorbe nel delitto quando la condotta di porto abbia una durata e una pericolosità apprezzabile distinta dall'evento lesivo; il giudice territoriale ha ritenuto presente la condotta autonoma.
artt. 582 e 585 cod. pen.
Norme richiamate per la riqualificazione del fatto in tema di lesioni personali e delle aggravanti; la Corte d'appello ha riqualificato il capo a) ai sensi di tali articoli.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi che regolano la determinazione della pena e la graduazione fra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte di Cassazione ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena se non emerge arbitrio o illogicità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali nella esposizione dei motivi di ricorso per cassazione (specificità dei motivi): richiamato in relazione all'ammissibilità dei mezzi di doglianza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; indicata tra gli atti istruttori nel procedimento.
Massime di principio
- Il porto abusivo di arma (art. 4 L.110/1975) è reato autonomo di pericolo e non sempre si assorbe nel reato che comporta l'uso dell'arma: per l'assorbimento è necessario che la condotta di porto sia strettamente legata e indifferenziata rispetto all'evento lesivo, non invece quando il porto abbia durata o finalità autonome.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche o che limitano a ripetere la versione dell'imputato senza contestare la logica della decisione sono inammissibili.
- La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se si dimostra arbitrio, illogicità o mancata considerazione di elementi essenziali.
- Le impugnazioni riguardanti la liquidazione delle spese o delle somme alla parte civile devono indicare precisamente i singoli addendi e il rapporto critico con la motivazione: la genericità è causa di inammissibilità.
- Se l'imputato dichiara che l'arma era portata per motivi di lavoro, occorre che questa allegazione sia sviluppata e confrontata con la motivazione contraria del giudice; la mera affermazione soggettiva non basta a far assimilare o escludere reati complessi.
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