Cassazione Penale, Sentenza n. 27967/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito della remissione di querela (art. 152 c.p.). Ha regolato le spese conformemente all'art. 340, comma 4, c.p.p. Ha inoltre rilevato che la remissione di querela, intervenuta in corso di cassazione, estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 06/07/2020 che aveva confermato la condanna per il reato di diffamazione e la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Cirino Gallo. Durante il giudizio di cassazione è intervenuta la remissione di querela sottoscritta dal Gallo con accettazione del Salerno, con richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per causa sopravvenuta; applicata per annullare la sentenza impugnata dopo la remissione di querela.
art. 152, primo comma, cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato in caso di remissione di querela; la Corte l'ha ritenuta intervenuta e idonea a far estinguere il reato di diffamazione.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la regolamentazione delle spese processuali in caso di annullamento; la Corte ha disposto le spese in conformità a questa disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel periodo normativo indicato; usata per la regolarità del procedimento in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014 (Gustinetti) e Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Precedenti che riconoscono che la remissione di querela estingue il reato e travolge le statuizioni civili ad esso collegate; la Corte li richiama per sostenere la conseguente estinzione delle pretese civili.
Massime di principio
- La remissione di querela prevista dall'art. 152 c.p. estingue il reato perseguibile a querela di parte anche se intervenuta in corso di giudizio, compreso il giudizio di cassazione.
- Quando la remissione di querela è valida e accettata dall'imputato, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).
- La remissione di querela travolge le statuizioni civili collegate al reato estinto: le condanne civili sorte in base al reato vengono meno insieme all'estinzione del reato.
- La remissione deve risultare da atto formale (verbale sottoscritto) e richiede, quando opportuno, l'accettazione dell'imputato; la sua validità è condizione per l'estinzione.
- L'intervenuta remissione non esonera la parte dall'obbligo di sostenere eventuali spese processuali, salvo diversa determinazione del giudice secondo le norme procedurali applicabili.
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