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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12550/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2009, relativo a terreni ritenuti edificabili dal Comune sulla base del PRG e di una delibera comunale di determinazione dei valori medi di mercato delle aree edificabili, richiamata nell'atto insieme a una relazione tecnica estimativa. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione, ma in appello il Comune aveva visto riformata la decisione. In cassazione il contribuente ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'ente locale, sostenendo che l'appello del Comune fosse inammissibile perché sottoscritto da un funzionario delegato dal sindaco e non dal dirigente; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello comunale, ritenuto privo di specifici motivi e confuso quanto a periodo d'imposta e contribuente; 3) nullità della sentenza d'appello per insufficiente esposizione di svolgimento del processo e richieste delle parti; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame di eccezioni sul difetto di specifici motivi d'appello, sull'inedificabilità dei terreni, sulla mancanza di prova della natura edificabile e sulla eccessività del valore determinato; 5) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata allegazione agli atti richiamati nell'avviso e per il richiamo a un PRG annullato; 6) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992, sostenendo che la determinazione del valore imponibile non avrebbe rispettato i parametri legali e che la stima usata dal Comune sarebbe stata retrodatata in modo da eludere l'irretroattività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto. In particolare, ha affermato che il funzionario responsabile dell'ufficio tributi ha jus postulandi anche in appello; che l'appello comunale era, nel complesso, sufficientemente specifico; che la sentenza d'appello conteneva una compiuta esposizione del thema decidendum e non vi era omesso esame di eccezioni decisive; che l'avviso era adeguatamente motivato, essendo fondato su atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi non soggetti ad allegazione; e che le delibere comunali sui valori venali delle aree edificabili hanno natura di meri supporti presuntivi, utilizzabili anche per annualità anteriori, senza precludere accertamenti ulteriori sulla base di specifiche informazioni. Ha inoltre disposto, per il ricorrente, il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge. Nessuna regolazione delle spese è stata effettuata per mancata difesa del Comune in cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3

    "L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio."

    La Corte ha ritenuto che il funzionario responsabile dell'ufficio tributi abbia la legittimazione a stare in giudizio e a proporre l'appello, in quanto lo jus postulandi deriva direttamente dalla legge e non richiede una specifica delega per il singolo atto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    L'atto di appello deve essere specifico, ma la specificità va valutata nel suo complesso; non è necessario che sia formulato con una struttura formale rigidamente tipizzata, potendo le ragioni di critica desumersi dall'intero contenuto dell'atto.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 2, e 61

    La sentenza di merito deve contenere una compiuta esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni della decisione; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina il nucleo delle questioni dedotte con una motivazione incompatibile con le eccezioni della parte, potendo il rigetto essere anche implicito.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nell'avviso solo se non conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente; gli atti generali soggetti a pubblicità legale non devono essere allegati.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    Nella determinazione della base imponibile ICI per le aree edificabili rileva il valore venale in comune commercio; le delibere comunali di stima fungono da supporti presuntivi e non impediscono la rideterminazione del valore sulla base di elementi concreti.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Il valore delle aree edificabili può essere desunto secondo parametri di mercato e criteri estimativi comunali; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo del ricorrente al mancato rispetto dei parametri, perché la censura non confrontava le conclusioni probatorie della sentenza impugnata.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, art. 59

    Le delibere comunali che predeterminano per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura probatoria e non imperativa, assimilabile a presunzioni semplici o a studi di settore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello dell'ente locale è ammissibile se, letta l'impugnazione nel suo complesso, sono individuabili le ragioni di critica alla decisione di primo grado; la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali.
  • Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi può rappresentare l'ente anche nel giudizio di appello, poiché la gestione del contenzioso è attività strumentale e successiva alla pretesa impositiva già esercitata.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di difendersi efficacemente; non è necessario allegare gli atti richiamati se si tratta di atti generali soggetti a pubblicità legale o comunque conoscibili.
  • Le delibere comunali che determinano valori medi di mercato delle aree edificabili hanno funzione di supporto presuntivo dell'accertamento e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione, ferma restando la possibilità per l'amministrazione e per il giudice di valorizzare elementi specifici contrari.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo generico le stesse tesi svolte in merito: occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e censurarne puntualmente le ragioni decisive.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia esaminato la questione con una motivazione che, pur sintetica o implicita, risulti logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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