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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35123/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente in occasione della cessazione di un appalto e del subentro di altra impresa. Il giudice di primo grado, nel rito Fornero, aveva dichiarato illegittimo il recesso ritenendo insufficiente, di per sé, il solo cambio di appalto a integrare il giustificato motivo oggettivo, e aveva ordinato la reintegrazione con indennità risarcitoria e regolarizzazione previdenziale. La corte d'appello ha confermato, valorizzando due profili: da un lato, l'irrilevanza della procedura prevista dal CCNL vigilanza per il cambio di appalto, perché mera garanzia convenzionale aggiuntiva e non sostitutiva della disciplina legale; dall'altro, l'insufficienza delle allegazioni datoriali circa il repéchage, poiché non era stata dimostrata l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili, né risultavano specificazioni adeguate sugli appalti ancora in corso e sulla dotazione occupazionale. Ha inoltre escluso la detrazione della NASpI e di eventuali redditi da assunzione presso l'impresa subentrante. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966, degli artt. 1175, 1375, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., per avere la corte d'appello esteso indebitamente l'onere di allegazione e prova sul repéchage all'intero territorio nazionale, senza considerare che la lavoratrice avrebbe manifestato disponibilità solo per ricollocazioni in Toscana e che la prova dell'assenza di posti disponibili in quella regione era stata allegata; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 c.c. e 115 c.p.c. per non avere ammesso prove orali su circostanze decisive relative alla mancanza di posti e di nuove assunzioni nella zona interessata; 3) violazione dell'art. 18, commi 4-7, l. n. 300/1970 per avere applicato la tutela reintegratoria in assenza di una pretesa manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, sostenendo che il cambio di appalto escludeva comunque l'assenza del giustificato motivo oggettivo; 4) violazione dell'art. 1227 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per non avere detratto l'aliunde percipiendum, cioè la retribuzione che il lavoratore avrebbe potuto percepire se avesse accettato l'assunzione presso l'impresa subentrante, che secondo la società sarebbe stata dovuta in base al CCNL e al passaggio di appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di interesse, perché il giudicato interno formatosi sulla autonoma statuizione del tribunale circa l'assoluta carenza del giustificato motivo oggettivo, già per la sola insufficienza del cambio di appalto, rendeva irrilevanti le censure sul repéchage e sulla selezione della tutela reintegratoria. Ha inoltre osservato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, la tutela reintegratoria attenuata nell'art. 18 l. n. 300/1970 non richiede più la 'manifesta' insussistenza del fatto, essendo sufficiente la semplice insussistenza. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: corretta era la decisione di non detrarre il reddito ipotetico da lavoro presso la subentrante, perché il lavoratore non aveva l'obbligo di accettare il nuovo impiego; la censura si risolveva inoltre in una diversa lettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 5 l. n. 604/1966

    richiamati dalla ricorrente per contestare l'accertamento del giustificato motivo oggettivo e l'onere probatorio datoriale sul repéchage

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    invocati dalla ricorrente a sostegno di un onere di collaborazione del lavoratore e di un corretto bilanciamento nell'applicazione del repéchage

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla legittimità del licenziamento e sulla disponibilità di posti utili al repéchage

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quanto alle presunzioni in tema di prova dell'impossibilità di ricollocazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'interesse ad agire e alla delimitazione dell'onere probatorio

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per censurare l'interpretazione del CCNL vigilanza e delle clausole sul cambio di appalto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'ammissione dei mezzi istruttori

  • art. 18, commi 4-7, l. n. 300/1970

    la Corte afferma che, dopo Corte cost. n. 125/2022, per la tutela reintegratoria attenuata basta l'insussistenza del fatto e non la sua manifesta insussistenza

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per chiedere la detrazione dell'aliunde percipiendum; la Corte ne esclude l'applicazione nei termini prospettati, perché il lavoratore non era obbligato ad accettare il nuovo impiego

  • art. 700 c.p.c.

    menzionato con riferimento al ricorso cautelare proposto dal lavoratore verso la subentrante, utilizzato come dato fattuale e non decisivo ai fini dell'aliunde

  • art. 380bis1 c.p.c.

    norma del procedimento camerale in cassazione richiamata nello svolgimento processuale

  • art. 1, comma 57, l. n. 92/2012

    richiamato come base del giudizio di opposizione nel rito Fornero

  • art. 27 CCNL vigilanza 2013

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del passaggio diretto con la subentrante

  • art. 23 CCNL vigilanza 2013

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere cogente della disciplina collettiva sul cambio appalto

  • artt. 24 ss. CCNL vigilanza

    la Corte li qualifica come clausole sociali di fonte convenzionale, aggiuntive e non sostitutive della disciplina legale dei licenziamenti

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nel contesto del passaggio di appalto e del tentativo di applicare la continuità del rapporto con la subentrante, ma la Corte ribadisce la distinzione tra rapporto col datore originario e rapporto con la subentrante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione

  • Corte cost. n. 125/2022

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola 'manifesta', incidendo sul requisito per la tutela reintegratoria

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve dimostrare sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'impresa, sia l'effettiva impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili; il cambio di appalto, da solo, non basta a integrare la legittimità del recesso.
  • Le clausole sociali del contratto collettivo che disciplinano il passaggio di appalto non eliminano né sostituiscono la tutela legale contro il licenziamento illegittimo: esse possono aggiungere garanzie, ma restano distinti il rapporto col datore originario e quello con l'impresa subentrante.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; restano censurabili solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o l'errore di diritto, non la diversa lettura delle prove.
  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità che ha espunto il requisito della 'manifesta' insussistenza, la tutela reintegratoria attenuata nell'art. 18 l. n. 300/1970 può essere applicata anche quando il fatto posto a base del licenziamento sia semplicemente insussistente, senza necessità di qualificarlo come prima facie pretestuoso.
  • Il lavoratore licenziato non ha, di regola, un obbligo giuridico di accettare l'assunzione presso l'impresa subentrante; perciò la mancata accettazione non giustifica automaticamente la detrazione dell'aliunde percipiendum né integra di per sé un concorso colposo ex art. 1227 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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