Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti che, secondo i lavoratori, erano in realtà di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolti presso la struttura sanitaria dal 2 febbraio 2009 al 31 luglio 2012, nonostante fossero stati formalizzati come prestazioni libero-professionali. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano riconosciuto la subordinazione, condannando la società al pagamento di differenze retributive e TFR; per una posizione era stata anche rideterminata la somma e ordinata la restituzione di quanto percepito in eccesso. La società ricorrente ha impugnato sostenendo, con più motivi, che i prestatori erano liberi professionisti iscritti ad albi e casse previdenziali, che avevano sottoscritto contratti d'opera autonoma, emesso fatture e operato in autonomia; ha inoltre contestato la valutazione di orari e turni, l'asserita eterodirezione, il rilievo attribuito ai controlli e all'inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché il fatto che alcuni avessero svolto attività per altri committenti. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertata la subordinazione, la cessazione del rapporto non poteva essere qualificata come legittimo recesso per giustificato motivo oggettivo, e contestando anche il regime delle spese nei confronti della confraternita chiamata in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla qualificazione del rapporto, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'assoggettamento al potere organizzativo e direttivo, la fissazione dei turni, la reperibilità, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'assenza di autonomia gestionale e di rischio d'impresa, senza trascurare il nomen iuris attribuito nei contratti. Le doglianze della società sono state in gran parte ritenute richieste di rivalutazione del merito o comunque inammissibili in presenza di doppia conforme; inoltre, alcune allegazioni sull'attività svolta per altri committenti sono state considerate nuove. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato che la cessazione del rapporto, avvenuta prima dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, poteva essere ricondotta al giustificato motivo oggettivo e che l'eventuale carenza o genericità della motivazione del recesso non ne travolge l'efficacia; ha poi ritenuto corretta la compensazione delle spese per reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione
richiamati dalla ricorrente in tema di contratto e autonomia negoziale, ma la Corte ha dato prevalenza alla realtà fattuale del rapporto
richiamato dalla ricorrente, senza incidere sull'esito
art. 1362, secondo comma, c.c.
la Corte lo richiama per affermare che il comportamento complessivo delle parti, anche successivo al contratto, è rilevante nell'interpretazione e qualificazione del rapporto
richiamato dalla ricorrente, senza effetto sul giudizio
richiamato nelle censure sulla subordinazione, ma la Corte conferma l'accertamento di fatto del giudice di merito
la Corte lo applica come parametro della subordinazione, da desumere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione
richiamati come norme sul lavoro subordinato e sui poteri datoriali, utilizzate nei motivi di ricorso ma non ritenute violate
richiamati per sostenere la natura autonoma della prestazione, ma la Corte privilegia gli indici di subordinazione
richiamato in tema di onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo adeguata la valutazione probatoria del merito
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove, senza fondamento della censura
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa indebita valutazione della prova
richiamato nei motivi, senza esito favorevole
richiamati nei motivi, senza che la Corte vi ravvisi violazioni idonee a incidere sulla decisione
richiamato come norma sul vizio di violazione di legge, ma le censure sono in gran parte ritenute mere richieste di riesame del merito
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte dichiara inammissibili le doglianze, anche perché proposte in presenza di doppia conforme
art. 2 L. 15 luglio 1966 n. 604
la Corte ribadisce che, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore deve richiedere i motivi entro otto giorni se non emergono in modo esauriente dall'intimazione
citata dai ricorrenti incidentali come norma modificativa dell'art. 2 L. 604/1966, ma non incide sull'esito per la data di cessazione del rapporto
la Corte precisa che non si applica al caso, perché il rapporto era cessato prima della sua entrata in vigore
richiamato dai ricorrenti incidentali, ma la Corte esclude il vizio di ultrapetizione o omissione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel qualificare un rapporto di lavoro, il nomen iuris attribuito dalle parti non ha valore assoluto o dirimente: esso è un elemento sussidiario che va verificato alla luce delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- La subordinazione si accerta soprattutto attraverso indici fattuali quali inserimento nell'organizzazione aziendale, assoggettamento a direttive e controlli, vincoli di orario o turnazione, limitata autonomia decisionale, retribuzione fissa e assenza di rischio d'impresa.
- Quando il giudice di merito ha compiuto una valutazione complessiva e coerente delle prove, la Cassazione non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti, poiché ciò integrerebbe un riesame del merito non consentito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame o di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle due decisioni di merito.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la mancata o insufficiente indicazione dei motivi nell'atto di recesso non ne determina di per sé l'inefficacia; il lavoratore deve attivarsi per chiederli nei termini previsti dalla legge, se non risultano già in modo esauriente dall'intimazione.
- Una censura che introduca per la prima volta in cassazione fatti non risultanti dai gradi di merito è inammissibile se non viene dimostrata la tempestiva allegazione nel giudizio precedente.
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