Cassazione Civile, Ordinanza n. 26706/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La società aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti e avverso una cartella INAIL per premi e sanzioni civili. La controversia nasceva dalla riqualificazione, operata dagli enti e poi ritenuta dalla Corte d'appello, dei rapporti formalmente denominati di associazione in partecipazione instaurati con due soggetti che gestivano l'impianto carburanti come rapporti di lavoro subordinato. In cassazione la società deduceva: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa, sostenendo che la subordinazione fosse una causa petendi nuova rispetto al verbale ispettivo; 2) violazione del contraddittorio per avere la Corte d'appello applicato d'ufficio la presunzione di subordinazione prevista dalla L. n. 92/2012; 3) vizio di motivazione e omesso esame delle prove orali richieste; 4) violazione dell'art. 2552 c.c., contestando che i bilanci prodotti dagli associati potessero valere come rendiconto; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di corretta quantificazione dei contributi, con imputazione delle somme già versate alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi, ritenendo legittima la riqualificazione dei rapporti come subordinati e infondate le doglianze su domanda nuova, contraddittorio, prova e rendiconto. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la sentenza d'appello non aveva esaminato la domanda subordinata, autonoma, di rideterminazione dell'importo dovuto e di detrazione delle somme già versate alla Gestione separata. Per questo la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per pronunciarsi su detta domanda.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è esclusa quando il giudice di merito accerta la reale natura del rapporto sulla base della vicenda sostanziale ritualmente devoluta e delle difese svolte nel processo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione perché il contraddittorio si è svolto pienamente sul merito della pretesa contributiva.
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24
Richiamato nel motivo sulla natura dell'opposizione all'avviso di addebito; la Corte ribadisce che l'opposizione apre un giudizio a cognizione piena sul merito della pretesa previdenziale.
artt. 645, 442, 416, 417 e 418 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al rito e al contenuto dell'opposizione; la Corte valorizza la natura di giudizio di merito dell'opposizione agli atti contributivi.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati per la dedotta lesione del contraddittorio e del giusto processo; la Corte non ravvisa alcuna compressione delle garanzie difensive sui punti decisi.
Richiamati quale fondamento della nullità per omessa pronuncia o motivazione; accolti solo per il quinto motivo, ove la domanda subordinata era rimasta priva di risposta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per i motivi di nullità processuale, ma la Corte respinge le doglianze salvo il profilo di omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione e omesso esame; le censure sono dichiarate infondate salvo che per la domanda autonoma non esaminata.
Richiamato nel motivo di appello/ultrapetizione; la Corte non ravvisa violazioni del thema decidendum.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la pretesa decisione a sorpresa; la Corte esclude la violazione perché il tema era stato ritualmente introdotto e discusso.
Il rendiconto richiesto dalla norma non coincide con un mero elenco di costi e ricavi o con un bilancio privo di adeguata funzione informativa e di documenti giustificativi.
Il verbale ispettivo ha fede privilegiata solo nei limiti dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; gli elementi ulteriori sono liberamente apprezzabili dal giudice.
La valutazione delle prove, incluse le dichiarazioni rese in sede ispettiva, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 1, comma 30, l. 28 giugno 2012, n. 92
Introduce una presunzione iuris tantum di subordinazione per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro privi di effettiva partecipazione agli utili o del rendiconto previsto dalla legge, o quando l'apporto non presenti i requisiti di professionalità elevata.
art. 69-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Definisce il requisito delle competenze teoriche di grado elevato o di capacità tecnico-pratiche rilevanti, la cui mancanza rileva ai fini della presunzione di subordinazione.
art. 116, comma 8, lett. b), l. 23 dicembre 2000, n. 388
Richiamato dalla Corte d'appello per qualificare la fattispecie come evasione ai fini sanzionatori.
art. 53 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Citado come indice della scelta legislativa di vietare l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, per prevenire abusi.
Norma sul rito camerale in cassazione applicata alla trattazione del ricorso.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il requisito del minimo costituzionale di motivazione, ritenuto violato solo con riguardo alla domanda subordinata non esaminata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o cartella contributiva, il giudice non è vincolato alla sola formulazione contenuta nel verbale ispettivo o nell'atto amministrativo, ma deve accertare la fondatezza sostanziale della pretesa sulla base di tutte le allegazioni e difese tempestivamente svolte nel processo.
- L'opposizione a una pretesa contributiva apre un giudizio a cognizione piena sul rapporto previdenziale, non un sindacato meramente formale sull'atto impugnato; la natura amministrativa dell'atto non gli conferisce efficacia di giudicato.
- La presunzione di subordinazione prevista per l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro opera come presunzione iuris tantum di delimitazione della fattispecie: l'onere di superarla ricade sulla parte che invoca la genuinità del rapporto, dimostrando effettiva partecipazione agli utili, rendiconto conforme e assenza degli indici di subordinazione.
- Il rendiconto ex art. 2552 c.c. non coincide con un semplice prospetto contabile o con un bilancio riepilogativo di costi e ricavi, ma richiede un'elencazione intelligibile dei fatti di gestione e dei documenti giustificativi idonea a consentire una reale informazione sull'affare.
- Per escludere la subordinazione in un rapporto formalmente qualificato come associazione in partecipazione, non bastano formule contrattuali o documentazione meramente formale: occorre un positivo riscontro di elementi concreti di autonomia e di effettiva partecipazione al rischio e al risultato dell'impresa.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando la sentenza non dà risposta, neppure implicita e inequivoca, a una domanda autonoma che richieda una distinta valutazione di fatto e di diritto; non è sufficiente che la questione sia indirettamente toccata da altre parti della motivazione.
- Nel sindacato di legittimità, la mancata ammissione di prove testimonali o documentali rileva solo se abbia impedito la motivazione su un fatto decisivo idoneo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire l'esito della decisione di merito.
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