Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
Un iscritto alla cassa previdenziale dei ragionieri e periti commerciali ha agito per ottenere l'accertamento della nullità e inefficacia di varie delibere del Comitato dei delegati che avevano modificato, nel tempo, i criteri di calcolo della pensione di anzianità, chiedendo la riliquidazione del trattamento secondo la disciplina previgente e nel rispetto del principio del pro rata. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla quota retributiva della pensione calcolata secondo la normativa antecedente alle delibere del 2002, 2003 e 2011, ma aveva ritenuto inammissibili in appello le contestazioni della Cassa sul coefficiente di neutralizzazione perché nuove, e aveva altresì frammentato il calcolo della pensione in più segmenti temporali. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, l'erronea declaratoria di novità e inammissibilità delle questioni sul coefficiente di neutralizzazione; la violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; l'ultrapetizione per la scomposizione della pensione in "sub-quote" senza specifica domanda; e, comunque, l'erroneità del criterio di calcolo adottato dalla Corte territoriale, sostenendo che per la pensione decorrenza 2005 dovesse applicarsi un unico criterio di calcolo, quello del regolamento vigente alla maturazione del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il sesto motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha respinto il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia anche sul tema del coefficiente di neutralizzazione e ridetermini il trattamento pensionistico secondo i principi di diritto richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte distingue tra ultrapetizione e corretta qualificazione giuridica della domanda; non vi è violazione dell'art. 112 quando il giudice attribuisce il bene della vita richiesto applicando la disciplina ritenuta pertinente, purché resti nei limiti del petitum sostanziale.
art. 345 c.p.c.
La declaratoria di novità e conseguente inammissibilità delle questioni in appello è censurabile se il tema era stato tempestivamente introdotto già in primo grado e faceva parte del thema decidendum originario.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati utilizzati come norme sul tipo di vizio denunciabile: nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione di legge processuale o sostanziale.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
È richiamato come base del principio del pro rata per i trattamenti pensionistici maturati prima del gennaio 2007; il suo corretto ambito applicativo è centrale nel giudizio.
art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 della Cassa
«La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione»
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007 la quota retributiva deve essere calcolata secondo un unico criterio riferito al momento di maturazione del diritto, senza scomporre il calcolo in più regimi succedutisi nel tempo.
art. 50 del Regolamento di Esecuzione del 1997 della Cassa
È richiamato come norma che rende applicabile l'art. 49 anche alle pensioni di anzianità.
art. 24, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
È evocato dalla Cassa a sostegno della legittimità del coefficiente di neutralizzazione, ma la Corte non accoglie tale impostazione in questa sede.
art. 53 del nuovo Regolamento di Esecuzione del 2004
È citato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità del coefficiente di neutralizzazione con il permanere dell'iscrizione all'albo professionale.
art. 49, commi 9 e 11, del Regolamento di Esecuzione del 1997 della Cassa
Hanno carattere transitorio e operano solo nel contesto temporale da essi previsto, per le pensioni liquidate fino al 1 luglio 2003.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale sul rito camerale seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Se la questione è stata specificamente introdotta nel giudizio di primo grado e inserita nel thema decidendum originario, la sua riproposizione in appello non può essere dichiarata nuova e quindi inammissibile per preclusione.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, a fronte di una domanda di riliquidazione della pensione secondo la disciplina previgente, articola il calcolo in segmenti temporali o in "sub-quote" per applicare la legge ritenuta corretta, purché il bene della vita attribuito coincida con quello domandato.
- Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007, il criterio di calcolo della quota retributiva deve essere unitario e ancorato alla disciplina vigente al momento della maturazione del diritto, senza combinare in modo frammentario i diversi regimi succedutisi nel tempo.
- Le disposizioni regolamentari transitorie che incidono sul calcolo pensionistico operano solo entro il perimetro temporale espressamente previsto; fuori da tale ambito non possono giustificare una diversa liquidazione della quota retributiva.
- Il principio del pro rata opera come criterio di tutela della posizione previdenziale maturata, ma non impone necessariamente la scomposizione della prestazione in più criteri di calcolo se la disciplina applicabile è individuata unitariamente in base alla data di maturazione del diritto.
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