Cassazione Civile, Ordinanza n. 26709/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un ragioniere contro la propria Cassa previdenziale volta a ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, assumendo illegittimi i criteri usati per il calcolo del trattamento: da un lato l’innalzamento della media reddituale, dall’altro l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava in sostanza l’impostazione, rideterminando però l’importo annuo lordo della pensione. La Cassa ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) denunciava un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza d’appello; (2) lamentava ultrapetizione e violazione del contraddittorio per avere la Corte territoriale deciso su una domanda asseritamente nuova relativa ai criteri di calcolo; (3) riproponeva la stessa censura come violazione di norme processuali; (4) deduceva la violazione delle regole sostanziali sul calcolo della pensione, sostenendo che la Corte avesse recepito conteggi basati anche su redditi successivi al 2003, quindi oltre il perimetro del sistema retributivo; (5) censurava il mancato riconoscimento del coefficiente di neutralizzazione, ritenendo che esso fosse compatibile con il principio del pro rata. Il professionista resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo a sua volta che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi su alcune richieste e avesse erroneamente escluso il frazionamento della pensione in sub-quote e il computo degli ultimi redditi anteriori al pensionamento. Nelle difese finali, tuttavia, il ricorrente incidentale dichiarava di rinunciare al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto per difetto di specificità, e accolto il quinto motivo ritenendo erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione per effetto del solo principio del pro rata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito di rinuncia espressa nella memoria illustrativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al punto accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la questione del coefficiente di neutralizzazione conformandosi ai principi affermati dalla Corte di cassazione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale introdotto dalla riforma e la decisione è stata depositata nei termini previsti
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
costituisce il parametro dei motivi di ricorso per cassazione proposti dalla Cassa e dal ricorrente incidentale
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione
richiamato quale norma asseritamente violata per la proposizione di una questione nuova in appello
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di ultrapetizione
richiamato per sostenere la inammissibilità di domande nuove o non ritualmente formulate
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
viene interpretato come fonte del principio del pro rata, ma non come ostativo al coefficiente di neutralizzazione introdotto successivamente
art. 24, comma 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato dalla Cassa per sostenere la funzione dissuasiva della penalizzazione sulle pensioni anticipate
legge di conversione del decreto-legge richiamato dalla Cassa
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare l’onere di specificità del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
escluso il raddoppio del contributo unificato per l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale
Massime di principio
- Il vizio di contrasto tra dispositivo e motivazione rileva solo quando, letta la sentenza nel suo complesso, non sia possibile ricostruire con certezza il decisum; non basta una apparente diversità di formule se il percorso argomentativo consente di individuare la regola concretamente applicata.
- Nel ricorso per cassazione, sia il vizio processuale sia la violazione di legge devono essere dedotti con specificità: il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi del fatto processuale, le norme asseritamente violate, il contenuto precettivo di tali norme e il passaggio della sentenza che se ne discosta; non è sufficiente affidare alla Corte un’indagine esplorativa sugli atti.
- Quando la decisione di merito recepisce una consulenza tecnica come fondamento della quantificazione, la censura di legittimità deve confrontarsi in modo analitico con i dati e le conclusioni del consulente, richiamando gli stralci rilevanti e le critiche mosse in contraddittorio.
- Il principio del pro rata, in materia di pensioni erogate da una cassa professionale, non impedisce automaticamente l’introduzione di meccanismi correttivi o coefficienti di neutralizzazione successivi, se questi non incidono su diritti quesiti mediante prelievi forzosi o eliminazioni del trattamento già maturato, ma operano come misure di graduazione della prestazione funzionali all’equilibrio finanziario del sistema.
- La sopravvenuta rinuncia all’impugnazione incidentale determina difetto di interesse alla decisione e comporta l’inammissibilità del ricorso incidentale stesso.
- In tema di giudizio di rinvio, la cassazione con rinvio è necessaria quando la violazione di legge investe solo un segmento della regolazione del rapporto e richiede nuovi accertamenti o una nuova applicazione dei principi di diritto da parte del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26685/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26706/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26708/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26711/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26712/2023 del 18/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →